Pagamento parziale o in ritardo di una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada

L'articolo 206 del Codice della strada prevede che il pagamento effettuato in misura inferiore rispetto a quanto previsto non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione. La somma versata e' tenuta in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione conseguente al verbale divenuto titolo esecutivo, e la somma da iscrivere a ruolo (da affidare alla riscossione coattiva del concessionario) è pari alla differenza tra quella dovuta e l'acconto fornito.

L'eventuale pagamento, oltre sessanta giorni dalla contestazione o notifica del verbale, ma prima della formazione del ruolo (prima dell'avvio della riscossione coattiva), è pari alla somma dovuta oltre alle spese del procedimento e non dà luogo all'emissione del ruolo stesso.

24 Luglio 2019 · Giuseppe Pennuto




Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto). I campi obbligatori sono contrassegnati con un (*)


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!