Pagamento parziale o in ritardo di una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada
L'articolo 206 del Codice della strada prevede che il pagamento effettuato in misura inferiore rispetto a quanto previsto non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione. La somma versata e' tenuta in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione conseguente al verbale divenuto titolo esecutivo, e la somma da iscrivere a ruolo (da affidare alla riscossione coattiva del concessionario) è pari alla differenza tra quella dovuta e l'acconto fornito.
L'eventuale pagamento, oltre sessanta giorni dalla contestazione o notifica del verbale, ma prima della formazione del ruolo (prima dell'avvio della riscossione coattiva), è pari alla somma dovuta oltre alle spese del procedimento e non dà luogo all'emissione del ruolo stesso.
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