Quando il pagamento effettuato con un assegno scoperto concorre ad integrare il reato di truffa
In tema di truffa contrattuale, il pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente privi di copertura - non costituente, di norma, raggiro idoneo a trarre in inganno il soggetto passivo - concorre ad integrare l'elemento materiale del reato, qualora sia accompagnato da un malizioso comportamento dell'agente nonché da fatti e circostanze idonei a determinare nella vittima un ragionevole affidamento sul regolare pagamento dei titoli.
Ne consegue che per integrare raggiro idoneo a trarre in inganno il soggetto passivo e a indurre alla conclusione del contratto occorre quel qualcosa in più tale da determinare nella vittima un ragionevole affidamento sull'apparente onestà delle intenzioni del soggetto attivo e sul pagamento degli assegni.
In particolare, integra il delitto di truffa, perché costituisce elemento di artificio o raggiro, la condotta di consegnare in pagamento, all'esito di una transazione commerciale, un assegno di conto corrente bancario postdatato, contestualmente fornendo al prenditore rassicurazioni circa la disponibilità futura della necessaria provvista finanziaria.
Così i giudici della Corte di cassazione, seconda sezione penale, hanno motivato la sentenza 33441/15.
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