Pagamento di assegno rubato o smarrito con firma falsa – può esserci concorso di responsabilità fra banca e cliente

Ci occupiamo, in questo articolo, di incasso di assegni bancari con firma apocrifa, avvenuto in data antecedente alla denuncia sporta alle autorità competenti dal cliente a cui era stato consegnato il carmet. Verranno esaminati i comportamenti della banca e del cliente sotto il profilo della diligenza e della correttezza, al fine di individuare i profili di responsabilità delle parti.

Ebbene, il pagamento dell'assegno da parte della banca trattaria si inquadra nell'ambito della convenzione d'assegno collegata al rapporto di conto corrente.

La diligenza richiesta alla banca deve identificarsi con la diligenza tipica del buon banchiere, in relazione alla preparazione media esigibile da un operatore professionale del settore.

La banca, dunque, deve essere ritenuta responsabile per aver pagato un assegno falsificato nella firma di traenza qualora la falsità sia riconoscibile dopo un diligente esame, ancorché a vista. Tali principi valgono non solo per l'ipotesi in cui l'assegno sia presentato dal prenditore direttamente alla banca trattaria, ma anche in quella in cui l'assegno pervenga ad essa in sede di stanza di compensazione.

In altre parole, emerge la responsabilità della banca laddove la difformità della firma rispetto a quella depositata dal cliente è rilevabile "a vista", non richiedendo una indagine particolarmente complessa; quando, cioè, gli addetti allo sportello della filiale avrebbero potuto rilevare tale difformità operando un mero riscontro tra lo "specimen" del cliente e la firma apposta ai titoli all'atto della presentazione.

Se, da un lato, appare compiutamente profilata la responsabilità della banca nel momento in cui non adotta la diligenza dovuta, bisogna necessariamente rilevare che, nell'ipotesi in cui il carnet di assegni risulta essere stato sottratto alcuni giorni prima della denuncia, è altresì evidente la non osservanza, a carico del cliente, del precetto contenuto nell'articolo 3 del contratto di conto corrente sottoscritto fra le parti, il quale espressamente prevede che il correntista è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni e i relativi moduli di richiesta restando responsabile di ogni dannosa conseguenza che possa derivare dalla perdita, dalla sottrazione e dall'uso abusivo o illecito dei moduli stessi, della cui perdita o sottrazione deve dare comunicazione.

In pratica, l'obbligo di custodia del carnet, che è stato dalla dottrina ricondotto al principio di cooperazione del mandante nell'esecuzione del mandato, vincola il cliente, fra l'altro, al controllo costante degli assegni presenti nel carnet in suo possesso, e cioè alla verifica della circostanza che gli assegni mancanti corrispondono a quelli dallo stesso cliente posti volontariamente in circolazione.

Nelle circostanze appena indicate può senz'altro rilevarsi un concorso di colpa fra banca e cliente, così come d'altra parte individuato nella decisione dell'Arbitro Bancario Finanziario numero 1621 del 28 luglio 2011.

1 Aprile 2014 · Ludmilla Karadzic




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