Overbooking: di cosa si tratta e come tutelarsi » Qualche dritta per il consumatore

Overbooking: di cosa si tratta e come tutelarsi » Qualche dritta per il consumatore

Nelle ultime settimane, abbiamo spesso sentito parlare, a causa di alcuni accadimenti noti, del fenomeno dell'overbooking, adottato dalle compagnie aeree: vediamo di cosa si tratta e come tutelarsi.

Quando parliamo di overbooking facciamo riferimento ad una pratica commerciale molto comune, adottata dalle compagnie aeree, che si può tradurre in italiano con il termine “sovraprenotazione”.

Essa consiste nel vendere più biglietti di quanti siano gli effettivi posti a disposizione.

Ciò comporta un più facile riempimento dei posti in fase di prenotazione ed un conseguente aumento dei guadagni.

Le compagnie possono permettersi questo rischio (calcolato) in quanto esiste la probabilità che alcuni passeggeri non si presentino al momento dell’imbarco, oppure annullino o cambino la loro prenotazione.

Ma cosa succede se, come capita molto spesso, tutti i passeggeri si presentano all'imbarco?

Quali sono, in questi casi, le tutele per il consumatore?

Chiariamo la questione nei paragrafi successivi.

Il problema dell'overbooking

Nel paragrafo che segue, scopriamo, nel dettaglio, di cosa si tratta quando si parla di overbooking.

Sara' capitato a tutti di arrivare in aeroporto, con il biglietto, e sentirsi dire che non c'e' posto.

Dopo la sorpresa e l'arrabbiatura iniziale, occorre risolvere il problema: quando partirò e chi paga il disservizio?

Il regolamento europeo tutela, anche se non completamente, l'utente dal disservizio dell'overbooking.

Il passeggero ha diverse alternative.

La prima e' quella del rimborso del biglietto; la seconda e' un volo alternativo, prima possibile, la terza soluzione e' un volo alternativo in una data successiva.

Comunque sia il passeggero ha diritto al rimborso per il disagio subito.

Vediamo in quale maniera.

Le tutele per il consumatore in caso di overbooking

Cercando di approfondire la questione, vediamo quali sono le tutele per il consumatore in caso di overbooking.

Esiste un regolamento europeo, il 261/04, che stabilisce quali sono i diritti del passeggero nel caso in cui gli venga negato l’imbarco per overbooking o in caso di cancellazione del volo dovuta a responsabilità della compagnia aerea.

Ecco i diritti garantiti.

Risarcimento proporzionato alla distanza del volo perso e pari a:

  • 250 euro per tratte pari o inferiori a 1500 km;
  • 400 euro per tratte (all'interno dell'Unione Europea) superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte tra i 500 e i 3500 km;
  • 600 euro per tutte le altre.

Il risarcimento è sempre dovuto in caso di imbarco negato, mentre non è previsto qualora il volo sia stato cancellato per cause non adducibili alla compagnia o quet'ultima abbia comunque avvisato i passeggeri con un congruo anticipo.

Viene dimezzato quando la compagnia riesce a trovare un volo alternativo.

Il passeggero può scegliere tra:

  • Rimborso del biglietto aereo per la parte non effettuata;
  • Imbarco su un volo alternativo appena disponibile, oppure su altro volo in una data più conveniente per il passeggero. Si ha anche diritto ad un risarcimento se si venisse sistemati in un posto di classe inferiore.
  • Assistenza con pasti e bevande in base alla durata dell'attesa.
  • Sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti per il mancato imbarco.
  • Trasferimento dall'aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa;
  • Chiamate telefoniche o messaggi;

Il reclamo va presentato alla stessa compagnia aerea.

Nel caso in cui questa si rifiuti di ottemperare ai propri doveri, si può richiedere l’intervento dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC).

19 Aprile 2017 · Gennaro Andele


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