Ordine di revoca del pagamento per assegno bancario o postale – Istruzioni per l’uso e controindicazioni

La revoca del pagamento di un assegno - come funziona

La legge stabilisce che l'ordine di non pagare l'importo facciale dell'assegno bancario, o postale, ha effetto solo dopo che sia spirato il termine di presentazione. La norma ha la doppia funzione di garantire la conservazione della provvista, a tutela dell'affidamento del beneficiario, quanto meno fino alla scadenza del termine di presentazione, e di consentire al traente, scaduto tale termine, di riacquistare la libertà di disporre della provvista, potendo l'assegno essere pagato anche successivamente alla scadenza di esso.

Il trattario (la banca o Poste Italiane), sulla base del dettato normativo è libero di pagare l'assegno prima della scadenza del termine di presentazione, risultando in via generale, esonerata da responsabilità sia nei confronti del beneficiario che del traente (colui che ha emesso l'assegno) una volta provveduto al pagamento.

Ricorre, invece, la responsabilità del trattario nei confronti del beneficiario, nell'ipotesi di rifiuto di pagamento prima della scadenza del termine di presentazione e nei confronti del traente nel disporre il pagamento anche dopo lo spirare del termine, in presenza di un ordine di revoca del pagamento da parte di quest'ultimo.

La revoca del pagamento di un assegno - Prima e dopo la scadenza dei termini di presentazione

In altre parole, se la banca (o l'ufficio postale) rifiuta il pagamento dell'assegno al beneficiario, pur in presenza di liquidità sul conto corrente e sulla base di un preciso ordine di non pagare l'assegno impartito dal traente anche prima che siano decorsi i termini di presentazione del titolo, l'eventuale protesto dell'assegno non può essere eccepito dal traente; mentre il beneficiario può eccepire la responsabilità del trattario, oltre che agire con azione esecutiva nei confronti del traente. Così operando, infatti, il trattario elude la funzione di garanzia dell'affidamento del beneficiario, ma non quella riguardante il traente, avendo provveduto ad eseguire esattamente un ordine dal medesimo disposto.

Se, invece, dopo la scadenza dei termini di presentazione dell'assegno ed in conseguenza di un preciso ordine di revoca del pagamento impartito dal traente, la banca (o l'ufficio postale) paga comunque l'assegno presentato all'incasso, il traente può eccepire la responsabilità del trattario per non avergli consentito la piena libertà di disporre della provvista giacente sul conto corrente.

Quello appena riportato è l'orientamento espresso dai giudici della Corte di cassazione che si evince dalla lettura della sentenza 23077/13.

Assegno bancario e postale - Termini di presentazione all'incasso

Ricordiamo, a beneficio dei lettori, che il termine di presentazione è:

  • 8 giorni, se l'assegno bancario è pagabile nello stesso comune in cui è emesso;
  • 15 giorni, se l'assegno bancario è pagabile in un comune diverso da quello in cui fu emesso;
  • 20 giorni, se l'assegno bancario è pagabile in uno Stato diverso da quello in cui fu emesso, ma europeo o appartenente al bacino del Mediterraneo;
  • 60 giorni, se l'assegno bancario è pagabile in uno Stato diverso da quello in cui fu emesso ed appartenente ad un diverso continente .

Concludendo, in base alle norme vigenti, decorsi i termini di presentazione, il traente può dare l’ordine di non pagare l'assegno (revoca) e può disporre altrimenti dei fondi senza incorrere nella segnalazione nella CAI (Centrale Allarme Interbancaria per emissione di assegni a vuoto.

Ove dal traente non sia stato impartito un tale ordine, il trattario (la banca o l'ufficio postale) può pagare ugualmente l'assegno, anche dopo la scadenza del termine di presentazione e, in assenza di adeguata copertura, procedere alla segnalazione in CAI del traente.

In pratica, se sono stati emessi assegni non incassati nei termini di presentazione e si vuole chiudere il conto corrente o disporre altrimenti della liquidità disponibile, premesso che dopo la scadenza dei termini di presentazione non è più possibile la levata del protesto per insufficienza della provvista, al fine di evitare una eventuale iscrizione in CAI per emissione di assegni scoperti è necessario impartire alla banca disposizione per la revoca del pagamento degli assegni ancora in circolazione.

4 Ottobre 2014 · Ornella De Bellis


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!