E’ di 30 giorni dalla data di notifica della cartella esattoriale il termine per eccepire l’omessa notifica del verbale di accertamento di infrazione al Codice della strada

In relazione alla cartella esattoriale o all'avviso di mora emessi per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie sono possibili le seguenti azioni:

  1. l’opposizione all'esecuzione ex articolo 615 del codice di procedura civile, allorquando si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l’iscrizione stessa (nel caso di avvenuto pagamento o di omessa notifica del verbale della sanzione amministrativa da cui origina la cartella esattoriale) o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (come l'intervenuta decadenza dei termini di notifica della cartella esattoriale, l'avvenuto pagamento della multa, il decesso del trasgressore proprietario del veicolo); con la conseguenza che se il rimedio è esperito prima dell’inizio dell’esecuzione, giudice competente deve ritenersi quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l’opposizione al provvedimento sanzionatorio;
  2. l’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’articolo 617 del codice di procedura civile, che deve essere attivata (nel termine di venti giorni dalla notifica della cartella esattoriale) nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale (omessa indicazione del responsabile del procedimento) o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.

In materia di violazioni del codice della strada, l’opposizione, proposta dopo il 6 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del decreto legislativo l settembre 150/11), con cui si deduca l’illegittimità della cartella esattoriale per sanzione amministrativa a ragione dell’omessa notifica del verbale di contestazione della violazione, è soggetta al termine di trenta giorni stabilito dall'articolo 7 comma terzo del detto decreto legislativo, atteso che, quando è mancata la contestazione della violazione, l’impugnazione della cartella esattoriale ha funzione recuperatoria ed al ricorrente viene, in tal modo, restituita la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se il verbale di contestazione gli fosse stato a suo tempo notificato.

Con la conseguenza che, se non impugnato nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l’accertamento contenuto nel verbale di contestazione della violazione, anche se non notificato, diviene definitivo.

Va poi ribadito, l’altro principio, univocamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui possono essere fatti valere con l’opposizione all'esecuzione, ai sensi dell’articolo 615 del codice di procedura civile, soltanto i fatti sopravvenuti alla definitività dell’accertamento, ovvero la mancanza di titolo legittimante l’iscrizione al ruolo esattoriale.

La mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione al Codice della strada non ne fa venire meno la natura di atto legittimante l’iscrizione a ruolo delle somme corrispondenti alla sanzione amministrativa; men che meno la mancata notifica del verbale di accertamento è fatto estintivo del credito per la sanzione. In pratica, la notifica del verbale di accertamento, che commina la sanzione amministrativa, potrebbe essere teoricamente rinnovata nei termini di decadenza imposti dalla legge.

A tale proposito, tuttavia, va ricordato, a beneficio del lettore, che la rinnovazione della notifica del verbale di accertamento, in particolare per le violazioni al Codice della strada, è pressoché impossibile, dal momento che:

I principi giuridici appena esposti sono stati enunciati dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 12412/16.

19 Giugno 2016 · Giuseppe Pennuto




Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto). I campi obbligatori sono contrassegnati con un (*)


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!