Prima di procedere con opposizione a decreto ingiuntivo il debitore deve effettuare un tentativo di mediazione

La normativa vigente, attraverso il meccanismo della mediazione obbligatoria, mira a rendere il processo la estrema ratio: cioe’ l’ultima possibilita’ dopo che le altre possibilita’ sono risultate precluse. Quindi l’onere di esperire il tentativo di mediazione deve allocarsi presso la parte che ha interesse al processo e ha il potere di iniziare il processo.

Nel procedimento per decreto ingiuntivo il creditore sceglie la linea deflattiva coerente con la logica dell’efficienza processuale e della ragionevole durata del processo.

E’ il debitore che, opponendosi al decreto ingiuntivo, ha il potere e l’interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioe’ la soluzione piu’ dispendiosa, osteggiata dal legislatore. E’ dunque sul debitore, che intende opporsi al decreto ingiuntivo, che deve gravare l’onere della mediazione obbligatoria perche’ e’ il debitore che intende precludere la via breve per percorrere la via lunga.

Peraltro, non si vede a quale logica di efficienza risponda una interpretazione che accolli al creditore del decreto ingiuntivo l’onere di effettuare il tentativo di mediazione quando ancora non si sa se ci sarà opposizione allo stesso decreto ingiuntivo: E’, dunque, il debitore ad avere interesse ad avviare il procedimento di mediazione pena l'improcedibilità dell'opposizione ed il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo.

Così hanno stabilito i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 24629/15.

23 Dicembre 2015 · Loredana Pavolini




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