Multe stradali e verbale mai notificato – Trenta giorni dalla data di notifica della cartella esattoriale per opporsi

Vizi di notifica del verbale di multa - come opporsi

I vizi di notifica delle multe stradali vanno opposti entro 30 giorni (Cassazione, sezioni unite, sentenza 22080/2017)

La Cassazione a Sezioni Unite ha risolto un contrasto giurisprudenziale riguardante l'individuazione del tipo di impugnazione applicabile per eccepire l'omessa o invalida notifica del verbale di accertamento relativo a sanzioni stradali (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 22080/2017).

Prima di esaminare le argomentazioni della Corte, è opportuno segnalare i due contrastanti orientamenti che si erano formati sul punto.

Il primo orientamento: proponibilità dell'opposizione all'esecuzione senza limiti di tempo

Secondo il primo orientamento giurisprudenziale (diffuso soprattutto nell'ambito della seconda Sezione della Cassazione) l'opposizione proposta avverso la cartella di pagamento notificata dall'agente della riscossione sulla base di verbali di accertamento di infrazioni al codice della strada, e volta a contestare che detti verbali non siano stati notificati affatto, o non lo siano stati nel termine previsto dall'articolo 201, comma 1, del Codice della strada, costituisce contestazione dell'inesistenza del titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione esattoriale, e quindi va qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615 del Codice di procedura civile, in quanto diretta a negare l'esistenza del titolo esecutivo.

Tale forma di opposizione non è soggetta a termini decadenziali.

In tal senso si citano: Cassazione, ordinanza numero 4814 del 25 febbraio 2008; Cassazione, sentenza 29696/2011; Cassazione, sentenza 19579/2015; Cassazione, sentenza 3751/2016; Cassazione, sentenza 14125/2016.

Il secondo orientamento: proponibilità dell'opposizione entro 30 giorni ex articolo 7 dl 150/11

Secondo altro orientamento (diffuso soprattutto nell'ambito della terza Sezione della Cassazione), la contestazione dell'omessa o tardiva notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione nel termine di cui all'articolo 201, comma 1, Codice della strada, anche se introdotta come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615 del Codice di procedura civile, va comunque (ri)qualificata come opposizione "recuperatoria" ai sensi dell'articolo 22 della Legge 689/1981 (oggi, articolo 7 del Decreto Legislativo 150/2011), e quindi è soggetta al relativo termine (trenta giorni), in quanto le contestazioni basate su fatti impeditivi della formazione del titolo esecutivo, debbono essere fatte valere con il mezzo predisposto dall'ordinamento per impedire questa formazione, al cui utilizzo l'interessato - che non abbia avuto conoscenza del procedimento - è ammesso allorquando riceva quella conoscenza, imponendosi una sua automatica rimessione in termini.

Pertanto, se la parte ha conoscenza del (preteso) titolo esecutivo soltanto con la cartella di pagamento o con l'intimazione di pagamento, deve proporre l'opposizione ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 150/2011, e non l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615, comma primo, del Codice di procedura civile, con cui non si possono dedurre fatti inerenti la formazione del titolo esecutivo.

Si citano, in questo senso, tra le più recenti: Cassazione, sentenza 1985/2014; Cassazione, sentenza 12412/2016; Cassazione, sentenza 15120/2016.

La soluzione delle Sezioni Unite, sentenza 22080/2017

In base alla soluzione ad ultimo offerta dalla Cassazione, Sezioni Unite, con sentenza 22080/2017, l'unico rimedio esperibile per eccepire la nullità, l'omessa o tardiva notifica del verbale di accertamento relativo a sanzioni stradali è l'opposizione prevista dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 150/2011, da proporsi entro trenta giorni.

La Cassazione ritiene infatti che nel sistema vigente la notificazione del verbale di accertamento attiene alla modalità di formazione del titolo esecutivo.

Conseguentemente la violazione dell'obbligo di notificazione (perchè tardiva o per altri vizi formali) non impedisce la venuta ad esistenza del "titolo esecutivo"; piuttosto dà luogo ad un titolo esecutivo viziato formalmente, perché è stato invalido o irregolare il suo procedimento di formazione.

La regolarità della notificazione quindi non è un requisito di esistenza, ma soltanto di validità del titolo.

Questo è ancor più evidente - precisa la Cassazione - nell'ipotesi della notificazione del verbale di accertamento effettuata oltre il termine di legge.

In questa situazione, non essendo stata impedita la conoscenza della contestazione da parte del destinatario della sanzione, la mancata proposizione del ricorso nei termini di legge dà luogo alla definitiva esecutività del provvedimento sanzionatorio, comunque esistente.
Analoga è la situazione determinata dalla nullità della notificazione del verbale di accertamento.

Orbene, nel sistema delineato dal Codice della strada (ed, oggi, dall'articolo 7 del Decreto legislativo 150/2011), la violazione delle regole di formazione del titolo stragiudiziale deve essere fatta valere col rimedio tipico, sia che si tratti di violazioni che abbiano impedito del tutto la conoscenza della contestazione sia che si tratti di violazioni che questa conoscenza abbiano consentito, ma abbiano comunque viziato il titolo, irregolarmente formato.

Pertanto, escluso che l'omessa o tardiva o invalida notificazione del verbale di accertamento impedisca la formazione del titolo esecutivo, influenzando piuttosto la regolarità formale dell'azione dell'Amministrazione, va anche esclusa la possibilità di esperire l'opposizione all'esecuzione, ove fondata sulla causa petendi della (asserita) mancanza di titolo esecutivo.

Ancora, precisa la Cassazione con specifico riferimento alla notificazione tardiva e alla conseguente estinzione del credito ai sensi dell'articolo 201, comma 5, del Codice della strada, questa eventualità non potrebbe essere intesa come fatto estintivo ai fini di una opposizione all'esecuzione (che è sempre ammissibile per i fatti estintivi sopravvenuti).

In tal caso, infatti, il fatto estintivo non è successivo al sorgere della pretesa sanzionatoria dell'Amministrazione e, a maggior ragione, non è successivo alla formazione del titolo esecutivo, ma contestuale all'una ed all'altro.

Conseguentemente, esso non è deducibile come fatto estintivo (spravvenuto) mediante opposizione all'esecuzione ex articolo 615 del Codice di procedura civile, in quanto non rientra tra i fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo.

Alla luce di quanto sopra, l'azione diretta all'autorità giudiziaria ordinaria per dedurre il fatto estintivo/impeditivo costituito dalla omessa, tardiva od invalida notificazione del verbale di accertamento è quella attualmente disciplinata dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 150/2011, da esperirsi nei seguenti termini:

Restano ovviamente esperibili dal destinatario della cartella di pagamento basata su verbali di accertamento di violazione del codice della strada o soggetto passivo della riscossione coattiva i rimedi oppositivi ordinari degli articoli 615 e 617 del Codice di procedura civile, per eccepire tutti i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento, tra cui evidentemente la prescrizione. In tale eventualità, la deduzione dell'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento può ben essere sollevata, ma non come motivo di opposizione a sé stante (riferito cioè al fatto estintivo contemplato dall'articolo 201, comma 5, che va fatto valere nel termine di trenta giorni secondo quanto sopra detto), bensì con riferimento all'idoneità dell'atto notificato ad interrompere la prescrizione.

Parimenti, saranno contestabili con quest'ultimo rimedio tutte le pretese di pagamento dell'amministrazione e dell'agente della riscossione che trovino ragione in fatti precedenti l'iscrizione a ruolo ma successivi all'emissione del verbale di accertamento, in quanto la relativa deduzione non ne sarebbe stata possibile anche se la notificazione di questo fosse stata regolarmente eseguita.

Conclusioni su opposizione a cartella esattoriale originata dal mancato pagamento di un verbale mai notificato

In conclusione, la Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: "L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, numero 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex articolo 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento".

Antonella Pedone: https://www.antonellapedone.com/

15 Aprile 2018 · Antonella Pedone




Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto). I campi obbligatori sono contrassegnati con un (*)


Se il post ti è sembrato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!