Diventa complicata (o, meglio, impossibile) l’opposizione a cartella esattoriale originata da multe per violazione al Codice della strada in assenza di notifica del verbale di accertamento o quando il verbale viene notificato tardivamente

Fino al 22 settembre 2017 (data di pubblicazione della sentenza 22080/2017 della Corte di cassazione a sezioni unite) il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (ex articolo 615 del codice di procedura civile) era stato individuato come praticabile contro la cartella esattoriale, per dedurre il vizio di notifica del verbale di accertamento. Così aveva individuato la giurisprudenza di legittimità, a far data dalla pronuncia 4814/2008. In pratica, nel caso di omessa notifica del verbale di accertamento della violazione al Codice della strada, o di notifica tardiva del verbale di accertamento dopo i 90 giorni previsti dalla legge, bastava opporsi alla successiva notifica della cartella esattoriale (ex articolo 615 del codice di procedura civile - che non ha termine di proposizione, potendo essere proposto anche in occasione di un successivo atto esecutivo) per eccepire l'estinzione della pretesa sanzionatoria formulata dalla Pubblica Amministrazione: così la multa poteva non essere pagata, senza entrare nel merito della legittimità, o meno, della violazione.

Con la sentenza 22080/2017, invece, i giudici hanno stabilito che l'opposizione alla cartella esattoriale, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, non va proposto nelle forme della opposizione alla esecuzione ex articolo 615 del codice di procedura civile, qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notifica del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada.

In pratica, viene rimossa la possibilità di ricorrere (eventualmente) al giudice delle esecuzioni, dopo la corretta notifica della cartella esattoriale e l'omessa notifica del verbale di accertamento, in occasione dell'avvio di un atto esecutivo (pignoramento, fermo amministrativo, iscrizione ipotecaria). Si ricorda infatti che l'opposizione ex articolo 615 del codice di procedura civile è finalizzata a contestare il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata (e non ha termine di ammissibilità).

Quindi, il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è di trenta giorni decorrente dalla data di notifica della cartella di pagamento. Oppure, ove il verbale di accertamento sia stato conosciuto dall'interessato a seguito di notifica valida, ma intervenuta oltre il termine di legge (90 giorni), l'azione dovrà essere esercitata nel termine di trenta giorni decorrente dalla notifica (tardiva) del verbale di accertamento, non essendovi ragioni di tutela del destinatario della sanzione che impongano di attendere la notifica della cartella di pagamento.

Se l'amministrazione, che è onerata della relativa prova, non dimostra di avere eseguito tempestivamente e validamente la notifica del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta. Se, invece, l'amministrazione dimostra di avere ottemperato validamente alla notifica del verbale, l'opposizione dovrà essere dichiarata inammissibile, ed ogni difesa, anche di merito, sarà preclusa poiché si sarebbe dovuta svolgere nel termine di trenta giorni decorrente da quella notifica del verbale di accertamento dell'infrazione.

Resta ovviamente esperibile anche dal destinatario della cartella di pagamento basata su verbali di accertamento di violazione del codice della strada il rimedio oppositivo ordinario dell'articolo 615 del codice di procedura civile, con il quale potranno essere dedotti tutti i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento, tra cui evidentemente la prescrizione quinquennale (quando la cartella di pagamento sia stata notificata oltre i cinque anni dalla violazione).

Con il rimedio proposto ex articolo 617 del codice di procedura civile potrà essere eccepito, dal soggetto passivo della riscossione coattiva, l'invalidità (derivata) di un qualsiasi atto esecutivo successivo all'omessa notifica della cartella esattoriale, tuttavia nel termine di venti giorni decorrenti dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale.

22 Ottobre 2017 · Giuseppe Pennuto




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