Operazioni inesistenti – Risponde del reato l’amministratore che presenta la dichiarazione e non quello che registra la fattura
Non risponde del reato di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti l’amministratore di una societa’ il quale, dopo aver acquisito e registrato una fattura per operazione inesistente, sia cessato dalla carica prima della presentazione della dichiarazione fiscale per la cui redazione la medesima fattura sia stata poi utilizzata dal suo successore.
Infatti, il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione e non gia’ al momento in cui detti documenti vengono registrati in contabilita’.
Non ha rilievo il fatto che le fatture cui si riferisce la dichiarazione fraudolenta risalgano tutte al periodo in cui il soggetto ha rivestito la carica di amministratore della societa’, in quanto cio’ che rileva e’ se tale carica fosse ricoperta al momento della presentazione della dichiarazione IVA. Solo con la presentazione della dichiarazione fiscale il reato puo’ considerarsi perfezionato, mentre non hanno rilevanza penale le condotte che precedono la presentazione della dichiarazioni Iva.
La giurisprudenza di legittimità è ormai concorde nell'affermare che in tema di reati tributari, i delitti di dichiarazione fraudolenta previsti dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, si consumano nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono effettivamente inseriti o esposti elementi contabili fittizi, essendo penalmente irrilevanti tutti i comportamenti tenuti in precedenza, ivi comprese le condotte di acquisizione e registrazione nelle scritture contabili di fatture o documenti contabili falsi o artificiosi ovvero di false rappresentazioni con l’uso di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l’accertamento.
Così hanno stabilito i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 21025/15.
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