Operazioni inesistenti e onere della prova

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

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p>Nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria sostenga che determinate fatture siano state emesse per operazioni inesistenti, l’onere di provare detta circostanza grava sulla stessa amministrazione prima ancora che sorga sul contribuente l’onere contrario. L’amministrazione può assolvere al proprio onere mediante presunzioni ma solo se connotate dai requisiti di gravità, precisione e concordanza (C.Cass. sent. N. 12447 del 19/01-19/05/2010).

8 Novembre 2010 · Anonimo




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