Recupero crediti per l’onorario del difensore nominato d’ufficio – Se l’assistito si rende irreperibile le spese legali possono essere poste a carico dello Stato

La normativa vigente prescrive che il difensore nominato d'ufficio e’ tenuto ad esperire le procedure per il recupero dell’onorario e delle spese, non potendo queste essere poste a carico dell’erario solo per l’assunzione dell’incarico professionale.

Tuttavia, se tali procedure non sono possibili perché il debitore non è rintracciabile, in quanto irreperibile, non puo’ esigersi che il difensore svolga attività di recupero crediti e le spese, in tal caso, vanno poste a carico dell’erario, che ha diritto di richiedere, successivamente, le somme anticipate a chi si e’ reso irreperibile.

Ne discende che la condizione di irreperibilità afferisce ad una situazione sostanziale, di fatto che, rendendo irrintracciabile il debitore, impedisce di effettuare procedura alcuna per il recupero del credito professionale.

Nel caso in cui i dati anagrafici dell'assistito, invece, siano conosciuti con sicurezza (pertanto senza necessita’ di particolari ricerche o attività che non siano esigibili da un normale creditore) sara’ onere dell’avvocato esperire ricerche a mezzo di accertamenti onde stabilire se sussista irreperibilità nel senso sopra precisato.

Queste le indicazioni fornite dai giudici della Corte di cassazione con l'ordinanza 13132/15.

31 Luglio 2015 · Loredana Pavolini




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