Reato di omicidio stradale e lesioni personali » Tutto ciò che l’automobilista deve sapere sulla nuova normativa

Reato di omicidio stradale e lesioni personali » Tutto ciò che l'automobilista deve sapere sulla nuova normativa

A partire dal 25 Marzo 2016, è stato introdotto il reato di omicidio stradale e lesioni personali stradali: nell'articolo che segue spiegheremo, dunque, tutto ciò che l'automobilista deve sapere sulla nuova normativa.

Come accennato, dal 25 Marzo 2016 esiste il nuovo reato di omicidio stradale in cui incorre chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, con reclusione fino a 12 anni.

Dunque, la novità principale contenuta nella legge è l'introduzione dei due nuovi reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali.

Per chi si mette alla guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto stupefacenti e causa la morte di qualcuno la pena della reclusione va da 5 a 12 anni. Se l’investitore si dimostra lucido e sobrio, ma la sua velocità di guida è il doppio del consentito, la pena va da 4 a 8 anni.

In caso di omicidio multiplo, la pena può essere triplicata ma non superiore a 18 anni. È invece punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chi, guidando non sobrio o non lucido, procura lesioni permanenti.

Nel caso di lesioni aumentano le pene se chi guida è ubriaco o drogato: da 3 a 5 anni per lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime.

Se invece il colpevole ha un tasso alcolemico fino a 0,8 g/l o se l'incidente è causato da manovre pericolose la reclusione sarà da un anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le gravissime.

In caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesioni stradali viene automaticamente revocata la patente.

Una nuova patente sarà conseguibile solo dopo 15 anni (omicidio) o 5 anni (lesioni).

Però nei casi più gravi, se ad esempio il conducente fugge dopo l'omicidio stradale, dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca.

E' bene evidenziare che ai fini dei nuovi reati la “colpa” deve associarsi ad una inosservanza del codice della strada, ad un comportamento che ne viola le disposizioni.

Quindi l'evento, causare la morte di una persona o provocargli lesioni personali, dev'essere collegato ad una violazione stradale tipo eccesso di velocità, divieto di sorpasso, passaggio col rosso, mancata distanza di sicurezza, inversione di marcia, mancata precedenza, circolazione contromano, guida sotto l'effetto delle droghe o dell'alcool, etc.

Per casi diversi, dove una violazione alle norme del codice della strada non c'è, si continua a parlare del reato di “omicidio colposo”, con tutte le differenze del caso.

Il nuovo reato di omicidio stradale è per molti versi assimilato all'omicidio volontario, con sanzioni inasprite e procedure di accertamento e giudiziarie velocizzate.

Cosa prevedeva la vecchia legge sull'omicidio colposo

Prima di analizzare la questione del nuovo reato di omicidio stradale, vediamo cosa prevedeva la vecchia legge sull'omicidio colposo stradale.

Secondo l'articolo 589 del codice penale, quello sull'omicidio colposo, chiunque causasse la morte di qualcuno violando le norme del codice della strada era punito oggi con la reclusione da 2 a 7 anni.

Da 3 a 7 anni se il soggetto era ubriaco o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se le vittime erano più di una, la pena poteva essere aumentata del triplo ma senza superare i 15 anni.

La necessità di istituire un reato specifico di omicidio stradale nasce proprio dal fatto che quando le forze di polizia identificano l’autore, sottoporlo a controllo alcolemico o narcotest non ha più molto senso essendo trascorse già ore o giorni dall'evento.

Dunque, vale la pena notare che, anche prima dell'introduzione di questo nuovo reato i colpevoli di omicidio colposo (è questo il nome tecnico del reato in questione) erano puniti e lo erano con la stessa pena prevista dal neonato art. 589 bis: la reclusione da 2 a 7 anni.

Quello che ora è cambiato è l'inasprimento delle pene solo in caso di alcune condotte che il Legislatore ha ritenuto più gravi, oltre all'introduzione di qualche norma procedurale e sanzione accessoria.

Pertanto, sono aumentate le pene in alcune ipotesi e ne sono state previste per altre.

Quelle modificate riguardano coloro che restano coinvolti in incidenti stradali e dovessero risultare positivi al test dell'etilometro (ossia i soggetti che guidano in “stato di ebbrezza alcoolica”) oppure a quello sulle sostanze stupefacenti: costoro saranno puniti con pene maggiori rispetto a quanto accadeva prima ed in particolare con la reclusione da 8 a 12 anni (prima la forbice era da 3 a 10 anni).

Ciò in particolare riguarda i soggetti il cui tasso alcolemico sia superiore al massimo consentito (pari a 1,5 g/l) ma anche a tutti quei soggetti, elencati nell'art. 186 bis Codice della Strada (tra cui vi sono i patentati da meno di 3 anni, i minori di anni 21, gli autotrasportatori o conducenti di autobus), il cui tasso alcolico, pur inferiore a questo valore, sia comunque superiore alla soglia di punibilità (o,8 g/l).

Per costoro, inoltre, scatterebbe altresì l'arresto al momento del fatto.

I soggetti non appartenenti alle categorie appena elencate, ma il cui tasso alcolico dovesse ugualmente essere compreso tra 0,8 e 1,5 g/l, sconteranno invece una pena inferiore, che va da 5 a 10 anni.

Tutto ciò che è doveroso conoscere sul nuovo reato di omicidio stradale

Reato di omicidio stradale: cosa cambia rispetto alla vecchia norma e quali sono le più importanti particolarità cui fare attenzione.

Il concetto base è che diventa imputabile del nuovo reato chi provoca la morte di una persona violando nel contempo una norma del codice della strada.

Diversamente, e tutto dipende quindi dall'esito degli accertamenti, si continua ad applicare la norma generale dell'omicidio colposo.

La pena base per il nuovo reato di omicidio stradale è la reclusione da due a sette anni, con arresto in flagranza. Per l'omicidio colposo rimane da sei mesi a cinque anni.

In casi particolari la pena si inasprisce:

  1. Reclusione da otto a dodici anni per il conducente che commette il fatto
    • sotto l'effetto dell'alcool con accertamento del tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro;
    • sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
    • sotto l'effetto dell'alcool con accertamento del tasso alcolemico inferiore a 1,5 grammi per litro (superiore a 0,8) che esercita l'attività di trasporto di persone o di cose o comunque conduce veicoli pesanti.
  2. Reclusione da cinque a dieci anni per il conducente che commette il fatto
    • sotto l'effetto dell'alcool con accertamento del tasso alcolemico superiore a 0,8 ma inferiore a 1,5 grammi per litro;
    • procedendo, in un centro urbano, ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque superiore a 70 km/h;
    • procedendo, su strade extraurbane, ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita;
    • attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso oppure circolando contromano;
    • compiendo manovre di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi;
    • compiendo il sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.

Tutte le suddette pene sono aumentate se il fatto è commesso da persona non munita di patente o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo, di proprietà del conducente, sia sprovvisto di copertura assicurativa
.
Per contro, le pene sono ridotte fino alla metà, nei casi in cui l'evento non sia di diretta conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole.

Si applica la pena relativa alla più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo (per un massimo di 18 anni) nei casi in cui il conducente cagioni la morte di più presone o la morte di una persona e lesioni a una o più persone.

In caso di fuga del conducente le pene previste in caso di omicidio stradale sono aumentate da un terzo a due terzi (non meno di cinque anni).

Tutte le variazioni di aumento o riduzione sono decise dal giudice in sede di giudizio penale.

Il nuovo reato che prevede l'arresto per lesioni personali stradali gravi o gravissime

Scopriamo le informazioni più dettagliate sul nuovo reato che prevede l'arresto per lesioni personali stradali gravi o gravissime.

In questo caso diventa imputabile chi provoca la lesioni ad una persona violando nel contempo una norma del codice della strada.

Si distinguono lesioni gravi da lesioni gravissime così come definite dal codice penale (art.583):

  1. Gravi:
    • se dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona oppure una malattia o l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
    • se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
    • se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto.
  2. Gravissime:
  3. se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile;
  4. se dal fatto deriva la perdita di un senso;
  5. se dal fatto deriva la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
  6. se dal fatto deriva la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del visto;
  7. se dal fatto deriva l'aborto della persona offesa.

La pena base è, rispettivamente, la reclusione da tre mesi ad un anno oppure da uno a tre anni.

Reclusione da tre a cinque anni (lesioni gravi) o da quattro a sette anni (lesioni gravissime) per il conducente che commette il fatto:

  • sotto l'effetto dell'alcool con accertamento del tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro;
  • sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
  • sotto l'effetto dell'alcool con accertamento del tasso alcolemico inferiore a 1,5 grammi per litro (superiore a 0,8) che esercita l'attività di trasporto di persone o di cose o comunque conduce veicoli pesanti.

Reclusione da un anno e mezzo a tre anni (lesioni gravi) o da due a quattro anni (lesioni gravissime) per il conducente che commette il fatto:

  • sotto l'effetto dell'alcool con accertamento del tasso alcolemico superiore a 0,8 ma inferiore a 1,5 grammi per litro;
  • procedendo, in un centro urbano, ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque superiore a 70 km/h;
  • procedendo, su strade extraurbane, ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita;
  • attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso oppure circolando contromano;
  • compiendo manovre di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi;
  • compiendo il sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.

Tutte le suddette pene sono aumentate se il fatto è commesso da persona non munita di patente o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo, di proprietà del conducente, sia sprovvisto di copertura assicurativa.

Per contro le pene sono ridotte fino alla metà nei casi in cui l'evento non sia di diretta conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole.

Si applica la pena relativa alla più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo (per un massimo di 7 anni) nei casi in cui il conducente cagioni lesioni a più persone.

In caso di fuga del conducente le pene previste sono aumentate da un terzo a due terzi (non meno di tre anni).

Tutte le variazioni di aumento o riduzione sono decise dal giudice in sede di giudizio penale.

Sanzioni accessorie arresto in flagranza e accertamenti rafforzati per il nuovo reato di omicidio stradale

Con l'introduzione del nuovo reato di omicidio stradale e lesioni gravi/gravissime, sono previste ulteriori sanzioni accessorie, come arresto in flagranza, accertamenti rafforzati nonché procedure abbreviate.

Per il nuovo reato di omicidio stradale vengono fatte valere le regole di accertamento e controllo personale previste per gli omicidi non colposi, per esempio l'esecuzione coattiva con ordinanza del giudice per prelievo forzato di capelli, peli, mucosa del cavo orale ai fini peritali.

In più, i provvedimenti del giudice possono essere adottati anche oralmente, con successiva conferma scritta, nel caso di accertamenti dello stato di ebrezza o di alterazione da droghe, se il conducente si rifiutasse di sottoporsi al controllo e se fosse necessario procedere con urgenza per non pregiudicare le indagini.

In caso estremo l'interessato può anche essere accompagnato al più vicino ospedale per i necessari accertamenti e/o prelievi, con tempestiva notizia al suo eventuale difensore che può assistere senza però intervenire.

Procedure sveltite anche per i successivi provvedimenti del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari (rinvio a giudizio, decreto di giudizio, citazione diretta, etc.).

Il Ministero dell'Interno ha inoltre chiarito che ai fini degli accertamenti potranno essere utili le risultanze di qualsiasi impianto di videosorveglianza presente nel luogo dell'incidente o anche di sistemi digitali posti a bordo dei veicoli (cronotachigrafo, scatola nera, etc.).

Inoltre, il nuovo reato di omicidio stradale viene incluso tra quelli per i quali il codice di procedura penale prevede l'arresto obbligatorio in flagranza.

Nel caso di lesioni stradali gravi o gravissime l'arresto è facoltativo, a discrezione degli agenti di polizia giudiziaria.

In ogni caso non è sottoposto all'arresto il conducente che si fermi ed eventualmente presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia).

La revoca della patente con il nuovo reato di omicidio stradale

Come funziona la sanzione di revoca della patente con l'introduzione del nuovo reato di omicidio stradale.

Alla condanna per i nuovi reati di omicidio stradale e lesioni stradali gravi e gravissime scatta sempre la revoca della patente di guida.

La patente viene ritirata immediatamente e sospesa provvisoriamente per un periodo che nella maggioranza dei casi di omicidio stradale (conducente sotto l'effetto di droga o alcool e altri casi particolari con reclusione fino a 12 anni) arriva fino a cinque anni, prorogabile a 10 anni in caso di sentenza di condanna non definitiva.

Per i conducenti condannati per il reato di omicidio stradale la patente non può essere conseguita nuovamente prima che siano decorsi:

  • 5 anni dalla revoca nel caso di pena “base”;
  • 15 anni dalla revoca se il conducente ha commesso il fatto sotto l'effetto della droga o dell'alcool;
  • 10 anni dalla revoca negli altri casi particolari (eccessiva velocità, inversione del senso di marcia, sorpasso. Il divieto sale a 20 anni se il soggetto è stato in precedenza già condannato per guida sotto l'effetto dell'alcool o della droga);
  • fino a 30 anni dalla revoca se il conducente non si è fermato per dare assistenza e si è dato alla fuga.

In caso di lesioni alla persona gravi o gravissime il divieto di riprendere la patente dura 5 anni (10 anni se il soggetto è stato in precedenza condannato per guida sotto l'effetto delle droghe o dell'alcool, 12 anni se il soggetto non si è fermato per dare assistenza).

Per i conducenti con patente di uno Stato estero il Prefetto adotta, sia per la sospensione che per la revoca, un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale.

21 Aprile 2016 · Gennaro Andele


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