Omesso versamento IVA – Quando il fatto non costituisce reato
La disciplina tributaria, in tema di omesso versamento dell’IVA, sanziona l’imprenditore che abbia omesso il versamento di tributi dichiarati, senza tuttavia distinguere tra i soggetti che hanno posto in essere tale condotta al solo scopo di appropriarsi di somme sottratte all’Erario e i soggetti che non siano riusciti a fare fronte al debito fiscale perche’ privi della necessaria liquidita’ a causa di difficolta’ finanziarie.
La giurisprudenza di legittimita’ ha fornito indicazioni pratiche per individuare i presupposti per i quali la violazione dell’obbligo del versamento fiscale con costituisce reato: da una parte, la dimostrazione della correttezza della gestione caratteristica dell’impresa e che questa sia stata negativamente condizionata da fattori non controllabili; dall’altra, la dimostrazione della inutilita’ del ricorso a misure alternative alla gestione caratteristica dell’impresa per fronteggiare la crisi di liquidita’.
Il contribuente che invochi la assoluta impossibilita’ ad adempiere deve fornire la prova della crisi di liquidita’ della sua azienda, della non imputabilita’ dello stato di crisi ai suoi comportamenti e che detta situazione di crisi non sarebbe stata altrimenti fronteggiabile tramite il ricorso a comportamenti diversi dal mancato assolvimento dell’onere tributario.
Queste le indicazioni che emergono dalla lettura della sentenza della Corte di cassazione 33021/15.
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