Omesso pagamento imposte » Come effettuare regolarizzazione?

Omesso pagamento imposte » Come effettuare regolarizzazione?

Nell'anno 2013 non ho potuto corrispondere totalmente le imposte in base a quanto dichiarato nel mio 730.

Come posso fare, ora che ho disponibilità economica, per regolarizzare la mia posizione?

Quali sono le sanzioni a cui vado incontro?

Posso evitarle?

Omesso pagamento imposte » Modus operandi

L’omesso o insufficiente pagamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi e dell'Iva, nonché l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d’imposta, possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:

  • dell'imposta dovuta;
  • degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
  • della sanzione in misura ridotta.

Per le violazioni commesse dal 1° febbraio 2011 la sanzione è pari:

  1. al 3%, se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza prescritta (ravvedimento breve);
  2. al 3,75%, se si paga con un ritardo superiore a 30 giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno d’imposta in cui la violazione è stata commessa (ravvedimento lungo).

Inoltre, per i contribuenti che regolarizzano gli omessi o i tardivi versamenti di imposte e ritenute entro i quattordici giorni successivi alla scadenza, l’articolo 23, comma 31, del decreto legge numero 98/2011, ha previsto la possibilità di ridurre ulteriormente la misura della sanzione ridotta.

In particolare, la sanzione si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo, se il versamento dell'imposta è effettuato entro quattordici giorni dalla scadenza e allo stesso si accompagna quello, spontaneo, dei relativi interessi legali e della sanzione entro il termine di trenta giorni dalla scadenza.

Il ravvedimento non è valido se manca il pagamento anche di uno solo degli importi dovuti (imposta, interessi, sanzioni).

Tuttavia, se il contribuente effettua un versamento complessivo di imposta, sanzioni, interessi in misura inferiore al dovuto e le sanzioni e/o gli interessi non siano commisurati all'imposta versata in ritardo, il ravvedimento potrà ritenersi perfezionato con riferimento alla quota parte dell'imposta proporzionata al quantum complessivamente corrisposto a vario titolo.

Sulla differenza non sanata l’ufficio applicherà le sanzioni in misura ordinaria e/o recupererà gli interessi non versati.

In ogni caso, il contribuente, per dare prova dell'intenzione di avvalersi dei benefici del ravvedimento, deve imputare, sul modello di versamento, quantomeno parte del versamento all'assolvimento delle sanzioni, indicando l’apposito codice tributo.

7 Gennaio 2014 · Andrea Ricciardi


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