L’obbligo di registrazione dei contratti di locazione si riferisce solo ai contratti definitivi e non a quelli preliminari

Per quanto la normativa tributaria (Dpr 131/1986, articolo 10 della tariffa) preveda la registrazione (con imposta fissa) anche per ogni contratto preliminare, la legge 311/20014 (articolo 1, comma 346) deve ritenersi riferita solo ai contratti definitivi quando stabilisce che i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti reali di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone le condizioni, non sono registrati.

In tal senso depongono sia la lettera che la ratio della norma.

Quanto alla prima, e’ evidente che i contratti di locazione e quelli che comunque costituiscono diritti reali di godimento sono unicamente quelli definitivi, ossia quelli che attribuiscono ad una delle parti l'effettiva disponibilità del bene, e non anche quelli che si limitano a vincolare i contraenti (del preliminare) alla futura stipula.

Quanto alla seconda, risulta di tutta evidenza che la finalità antielusiva della norma (volta a contrastare il fenomeno dei canoni sommersi) ha ragione di esplicarsi unicamente in relazione a contratti definitivi, giacche’ l’ipotesi dell’elusione non e’ configurabile in riferimento al mero preliminare di locazione (da cui non sorge alcun obbligo di pagamento del canone).

E' quanto ha stabilito la sentenza 2037/2017 della Corte di cassazione.

5 Marzo 2017 · Piero Ciottoli




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