Concorso di colpa – Obbligo di precedenza a destra anche al veicolo che procede contromano e ad elevata velocità

Il codice civile pone a carico dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale una presunzione di pari corresponsabilità. Per vincere tale presunzione non basta dimostrare che l'altro conducente abbia tenuto una condotta colposa, ma occorre dimostrare che l'altrui condotta colposa fosse anche imprevedibile od inevitabile.

Questa dimostrazione può essere fornita anche dimostrando che la colpa altrui sia stata talmente grave da costituire la causa esclusiva del sinistro. Corollario di queste regole è che il giudice chiamato a ricostruire la dinamica d'un sinistro può ritenere superata la presunzione colpa quando, alternativamente:

  1. uno dei conducenti provi sia di avere rispettato le regole del codice della strada e di comune prudenza; sia che l'altrui condotta scorretta non fosse prevedibile od evitabile;
  2. uno dei conducenti provi che la condotta di guida dell'antagonista fu di una gravità tale, da costituire causa esclusiva del sinistro.

Ne consegue che la presunzione di colpa non può mai ritenersi vinta quando:

  1. sia impossibile stabilire quale condotta di guida abbiano tenuto i due conducenti;
  2. sia certa la colpa di uno dei conducenti, ma incerta quella dell'altro.

In particolare, nel caso esaminato dai giudici della Corte di cassazione (sentenza 20618/15) è stato enunciato il seguente principio di diritto: è in colpa il conducente che, nell'approssimarsi ad un crocevia, lo impegna nonostante preveda o possa prevedere l'approssimarsi dalla propria destra d'un veicolo marciante contromano e ad elevata velocità. Ne consegue che, una volta accertate in fatto tali circostanze, al giudice di merito non è consentito ritenere superata la presunzione di colpa a carico del primo conducente.

16 Ottobre 2015 · Giuseppe Pennuto


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