Preavviso di segnalazione in Centrale Rischi – Se omesso la segnalazione è illegittima
Ai fini della liceità e della correttezza delle segnalazioni in Centrale Rischi gestite da società private, in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, è necessario che il preavviso di segnalazione sia non solo inviato, ma altresì pervenuto all’indirizzo del debitore al quale è destinato.
Nel caso in cui il destinatario neghi di aver ricevuto detto preavviso, la banca, o la finanziaria segnalante, è tenuta a fornire la prova della sua ricezione.
Ove la tempestiva comunicazione del preavviso non risulti provata, la segnalazione è da ritenersi illegittima.
Il preavviso di segnalazione, come puntualizzato dal Garante Privacy, costituisce espressione del fondamentale principio di correttezza e lealtà nel trattamento dei dati personali e risponde all'esigenza di offrire al debitore la possibilità di eventualmente intervenire prima della segnalazione della morosità o di altro evento negativo alla centrale rischi privata.
Quindi, perché tale direttiva sia rispettata, è necessario che il preavviso pervenga al destinatario in tempo utile perché il presupposto della segnalazione possa essere tempestivamente eliminato e, in ogni caso, prima che la segnalazione sia effettuata.
Queste le regole dettate dall'Arbitro Bancario Finanziario nella decisione 3528/14.
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