Il notaio che accetta l’incarico deve pubblicare e trascrivere l’atto anche se il cliente non anticipa le spese necessarie
Il notaio ha la facolta’ di rifiutare la propria prestazione professionale se le parti non depositino presso di lui le somme necessarie per le tasse, l’onorario e le spese, ma, una volta che abbia comunque accettato di eseguire la prestazione richiestagli e di ricevere l’atto, il mancato pagamento di tali importi non lo autorizza a sottrarsi all’obbligo di provvedere alle formalita’ susseguenti.
Insomma, una volta accettato l’incarico notarile, ne’ il mancato pagamento da parte del cliente degli importi dovuti per tasse e trascrizione e neppure (a maggior ragione) il mancato perfezionamento della liquidita’ dei titoli rilasciati per il medesimo pagamento possono consentire al professionista di ritardare la dovuta tempestiva trascrizione.
Il codice civile impone al notaio di provvedere alle formalita’ di pubblicazione e trascrizione dell’atto ricevuto (e voluto ricevere anche in assenza e/o carenza del versamento dovuto dal cliente) nel piu’ breve tempo possibile e, quindi, senza alcun inescusabile indugio.
Così si è espressa la Corte di cassazione con la sentenza 23491/15.
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