Procedura esecutiva immobiliare – obblighi del custode

Procedura esecutiva immobiliare - obblighi del custode

Nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare la figura del custode è prevista dal legislatore per garantire la gestione e la manutenzione dell'immobile, in vista della migliore realizzazione della vendita. In particolare, spetta al custode l'amministrazione conservativa del bene, che consiste nel mantenimento della integrità materiale dell'immobile e nella salvaguardia del suo valore economico.

Conseguentemente, incombe sul custode un dovere di sorveglianza, sia sulla condizione del bene pignorato, al fine di rilevare tempestivamente eventuali pericoli che possano scaturire dal bene stesso (ad esempio, stato di inagibilità e pericolo di crollo, presenza di pozzi o buche), sia sull'operato dell'occupante, con l'obbligo di segnalare tempestivamente ai soggetti ed alle autorità competenti situazioni o comportamenti che direttamente o indirettamente possano compromettere l'integrità dell’immobile colpito da pignoramento o il suo valore di realizzo.

Il custode, quindi, è tenuto, sia all'obbligo di esercitare la custodia da buon padre di famiglia, sia a quello di conservare il bene secondo modalità tali da evitare il rischio per i terzi di essere attinti da effetti pregiudizievoli che possano scaturire dalla cosa custodita, attivandosi per eliminare le situazioni potenzialmente pericolose.

Obblighi del custode quando il bene pignorato genera situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica

Occorre chiedersi, però, quali sono le modalità attraverso le quali il custode deve intervenire rispetto ad eventuali condizioni potenzialmente generatrici di danno e, in particolare, se egli sia tenuto direttamente al compimento delle opere necessarie per la situazione di pericolo; nel qual ultimo caso si pone, ovviamente, il problema del reperimento dei fondi con i quali far fronte alle spese necessarie.

La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, nel caso in cui i beni pignorati non possano essere custoditi senza spese, queste debbono essere anticipate dal creditore procedente su provvedimento del giudice dell'esecuzione. In particolare, il custode deve chiedere al giudice un immediato provvedimento per il deposito delle somme occorrente da parte del creditore procedente e, qualora il provvedimento non venga emesso o non eseguito, il custode risponde in proprio, nei confronti dei terzi, delle obbligazioni assunte; salvo, poi, il suo diritto al rimborso in sede di rendiconto.

Secondo una recente ordinanza del Tribunale di Napoli (24 ottobre 2014) invece, l'unico obbligato all'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione è il debitore proprietario, alla cui inerzia dovranno sopperire, in caso di pericolo per la pubblica incolumità, i competenti organi amministrativi. Ovviamente, tutto ciò non toglie che, previa autorizzazione del giudice, il creditore intendendo conseguire il massimo profitto dalla vendita, possa spontaneamente farsi carico delle spese occorrenti per la manutenzione straordinaria del bene, così come pure può ipotizzarsi che le stesse siano coperte con i redditi del bene pignorato pignorato, se esistenti.

7 Gennaio 2015 · Lilla De Angelis


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