Per donazioni e fondo patrimoniale la legge 83/2015 facilita l’azione esecutiva del creditore

La ricerca telematica dei beni da pignorare può essere autorizzata dal giudice prima della notifica del precetto al debitore

La linea di tendenza volta a rafforzare la tutela del creditore trova riscontro in alcuni recenti provvedimenti governativi, come le modifiche apportate dal decreto legge 83/2015 all'articolo 492 bis del codice di procedura civile (ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare al debitore); oppure l'integrazione dell'articolo 2929 del codice civile con una specifica sezione (sezione I bis) che regola l'espropriazione di beni del debitore oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito (donazioni e conferimento di immobili al fondo patrimoniale).

Per quel che attiene la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare al debitore, l'articolo 492 bis del codice di procedura civile è stato integrato prevedendo che se vi e' pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notifica del precetto.

Tempi bui per i debitori - Per donazioni e fondo patrimoniale la legge 83/2015 facilita l'azione esecutiva del creditore

Passiamo, invece, ad esaminare la possibilità concessa al creditore di espropriare i beni del debitore oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito (in pratica atti di donazione, di costituzione di un fondo patrimoniale, di costituzione di un trust o, in genere, di costituzione di un patrimonio separato in materia societaria).

La normativa in vigore fino al 27 giugno 2015, prevedeva che il creditore che avesse voluto agire sui beni alienati a titolo gratuito (donati) oppure conferiti al fondo patrimoniale o al trust, avrebbe dovuto agire per ottenere una sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto impugnato e, dopo il suo passaggio in giudicato, agire in via esecutiva sul bene del debitore come se quel bene non fosse mai uscito dal patrimonio del debitore.

Integrando l'articolo 2929 del codice civile con l'apposita sezione I bis inerente l'espropriazione di beni del debitore oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito, il governo ha voluto semplificare la procedura del creditore procedente rispetto agli atti a titolo gratuito del debitore finalizzati a sottrarre i propri beni all'azione esecutiva (pignoramento ed espropriazione) del creditore.

Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilita' o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, puo’ procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorche’ non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto e’ stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, interviene nell’esecuzione da altri promossa.

Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l’azione esecutiva nelle forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario.

Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all’esecuzione quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, nonche’ la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore.

Pur restando ferma per il creditore la strada ordinaria dell'azione revocatoria di cui all'articolo 2901 del codice civile, come si evince dalla formulazione appena riportata, l'atto in pregiudizio del creditore deve essere stato posto in essere successivamente al sorgere del credito e il creditore può procedere nel termine di un anno dalla data in cui l'atto dispositivo del debitore è stato trascritto.

In pratica, una volta individuato l'atto che ha creato un vincolo di indisponibilità sul bene di proprietà del debitore (conferimento del bene al fondo patrimoniale, ad esempio) il creditore potrà agire in via esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il debitore, come se il vincolo opposto non esistesse oppure, qualora il pregiudizio derivi da un atto di alienazione a titolo gratuito (donazione) il creditore promuoverà l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario (donatario).

Naturalmente, il debitore o il donatario possono proporre opposizione all'esecuzione eccependo che l'atto di conferimento del bene al fondo patrimoniale o di donazione sia precedente al sorgere del credito o che la sua trascrizione sia avvenuta più di un anno prima dalla trascrizione del pignoramento.

10 Luglio 2015 · Lilla De Angelis


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!