Contratti di assicurazione RC auto – stop al tacito rinnovo e tolleranza quindicinale estesa a tutti

Contratti di assicurazione RC auto - stop al tacito rinnovo e tolleranza quindicinale estesa a tutti

A partire dal 1° gennaio 2013 stop al tacito rinnovo - ma non viene meno la tolleranza nei 15 giorni successivi alla scadenza, anche se il nuovo contratto viene stipulato con diversa compagnia

La legge 221/2012, entrata in vigore il 1° gennaio 2013, dispone espressamente che Il  contratto  di assicurazione obbligatoria  della  responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, non può essere stipulato per  una  durata  superiore  all'anno e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile Inoltre, la norma stabilisce che la garanzia prestata con il precedente contratto resta operante per quindici giorni dopo la scadenza, fino all'effetto della nuova polizza.

Il ministero dell'interno, con una circolare del 14 febbraio 2013, ha preso atto delle nuove disposizioni in materia, chiarendo che per un limitato periodo di quindici giorni dalla scadenza, l'assicurato, in attesa di sottoscrivere altro contratto in tempo utile, può continuare a esibire il certificato e il contrassegno scaduti .

Il Viminale conclude ritenendo che, alla luce delle norme introdotte in materia di assicurazione per la responsabilità civile auto, non è sanzionabile, ai sensi degli articoli 180 e 181 del cds, la circolazione del veicolo con il certificato e il contrassegno assicurativo scaduti, atteso che, la garanzia assicurativa prestata con il precedente contratto è estesa in ogni caso, non oltre il quindicesimo giorno dalla data di scadenza dello stesso.

Qui, in allegato, la circolare in cui il Ministero dell'Interno ritiene non più sanzionabile ai sensi degli articoli 180 e 181 del Cd.S. la circolazione del veicolo con il certificato e il contrassegno assicurativo scaduti, non oltre il quindicesimo giorno dalla data di scadenza dello stesso.

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Vale la pena ricordare che, in precedenza, il beneficio della tolleranza era esclusivamente riservato a quanti che avevano sottoscritto un contratto di assicurazione per la responsabilità civile auto con la formula del tacito rinnovo.

Lo schema di contratto standard di assicurazione per la responsabilità civile auto

Per consentire al consumatore di orientarsi nella giungla delle polizze RC auto e dei servizi aggiuntivi (per lo più inutili) quasi sempre contestualmente proposti, è stato definito, con decreto del Ministro dello sviluppo economico (sentiti l’IVASS, l’ANIA e le principali associazioni del ramo) uno schema di "contratto standard" per la copertura base assicurativa dei danni connessi alla responsabilità civile auto.

Le compagnie saranno obbligate, appena definiti i regolamenti attuativi, ad offrire il contratto standard anche attraverso internet, indicando chiaramente il premio (che sarà comunque libero) per la polizza, omnicomprensiva delle coperture di base sufficienti ad adempiere all'obbligo di assicurazione obbligatoria. I servizi aggiuntivi, non strettamente funzionali alle prescrizioni di legge, dovranno essere elencati disgiuntamente ed analiticamente, insieme ai relativi costi.

Risulterà così meno arduo, per il consumatore, operare la scelta più aderente alle proprie esigenze e confrontare, in termini di convenienza economica e di tipologie di rischi coperti, i preventivi dei vari prodotti offerti dal mercato.

Obbligo di almeno tre preventivi di polizza RC auto per gli intermediari

Il decreto liberalizzazioni ha introdotto l’obbligo, per gli intermediari che offrono servizi in ambito assicurativo RC auto, di informare il cliente sui costi e sulle condizioni contrattuali relative a prodotti di almeno tre compagnie facenti capo a gruppi diversi. Questa norma, finalizzata a limitare il conflitto di interesse nel collocamento delle polizze (leggi incentivi di produzione) prevede, in caso di inosservanza, pesanti sanzioni amministrative e responsabilità solidale fra mandante ed intermediario. Anche per quanto attiene l'obbligo dei preventivi, tuttavia, sarà necessario attendere la messa a punto del regolamento attuativo.

Contratti di assicurazione RC auto e bonus malus - immediata applicazione della diminuzione del premio

Passando al famigerato sistema bonus-malus, qualora l’automobilista "virtuoso" abbia diritto ad una riduzione del premio, questa dovrà essere applicata automaticamente e nella misura stabilita in sede contrattuale. La violazione di tale norma potrà determinare l'applicazione di una sanzione amministrativa da parte dell'ISVAP (non è vero, ma ci credo ...).

20 Ottobre 2012 · Eleonora Figliolia


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