Nullo l’avviso di accertamento se la pretesa impositiva non consente al contribuente il diritto di difesa
L’avviso di accertamento deve contenere l’indicazione non soltanto degli estremi del titolo e della pretesa impositiva, ma anche dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustificano, costituendone imprescindibile requisito di legittimità.
Tali elementi devono sussistere al fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in modo tale da consentirgli di valutare l’opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale; essi, inoltre, devono essere forniti non solo tempestivamente (e dunque contenuti nel provvedimento) ma anche con quel grado di determinatezza ed intellegibilità che permetta all'interessato un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa.
Quando si rileva non soltanto la mancata indicazione della norma violata ma anche la carenza nell'atto di accertamento di qualsiasi criterio normativo idoneo a giustificare il provvedimento, l'atto risulta privo delle ragioni giuridiche che costituiscono requisito imprescindibile della motivazione e, dunque, nullo.
Così si sono espressi i giudici della Corte di Cassazione nella sentenza numero 16836/14.
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