Nullità delle iscrizioni ipotecarie di equitalia prive della nota dell’agenzia del territorio
Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.
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La Commissione Tributaria Provinciale di Parma, con la sentenza numero 16/07/10 del 10.02.2009, ha annullato l’iscrizione ipotecaria eseguita da Equitalia sulla base del presupposto che alla comunicazione inviata da Equitalia al contribuente non era allegata la nota di iscrizione ipotecaria rilasciata dall'Agenzia del Territorio.
A tali conclusioni la Commissione è giunta attraverso un’interessante applicazione dell'articolo 7 della legge 212/2002, cd. Statuto del Contribuente, che impone all'amministrazione finanziaria e all'Agente della Riscossione (ad essa equiparato ai fini dello Statuto dall'articolo 17 del medesimo) l’obbligo di motivare adeguatamente gli atti rivolti al contribuente.
Il citato articolo 7 prevede che gli atti inviati al contribuente contengano l’esplicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che hanno portato all'emissione dell'atto stesso ma, d’altro canto, al fine di non gravare eccessivamente l’operato dell'amministrazione e di Equitalia, ne facilita l’attività consentendo loro di motivare mediante il rinvio ad altri atti o documenti (cosiddetta motivazione per relationem oppure per rinvio). In altre parole e semplificando molto, gli organi pubblici possono evitare di ripetere ciò che hanno già espresso in altri atti.
A tale ultimo proposito, tuttavia, occorre rilevare che la normativa tributaria è più stringente di quella amministrativa prevista dall'articolo 3, co. 3, legge 241/1990, poiché, laddove quest’ultima permette che l’atto a cui si rinvia sia unicamente “indicato e reso disponibile” al cittadino, lo Statuto del Contribuente prevede che esso sia addirittura “allegato”.
La conseguenza della mancata allegazione è un vizio della motivazione stessa e, pertanto, comporta la nullità dell'atto stesso.
Sulla base del descritto ragionamento, il Collegio giudicante, dopo aver rilevato l’assenza di un documento esplicitamente richiamato dalla comunicazione ricevuta dal contribuente (la nota di iscrizione, appunto), ha annullato l’iscrizione ipotecaria impugnata, affermando che “la comunicazione di iscrizione ipotecaria, che per definizione fa riferimento ad un altro atto, deve essere corredata da quest’ultimo, sì da doversi concludere per l’illegittimità dell'atto impugnato anche nel caso in cui non sia stata allegata l’iscrizione di ipoteca rilasciata dall'Ufficio del Territorio”.
La citata massima apre scenari importantissimi, in quanto la stragrande maggioranza delle comunicazioni inviate da Equitalia non contengono la nota di iscrizione ipotecaria emessa dall'Agenzia del Territorio e, perciò, dovranno essere annullate per vizio di motivazione.
Sarà tuttavia onere del contribuente rilevare tale vizio sin dall'atto di ricorso introduttivo.
Diego Conte
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