Nullità della cartella esattoriale

Con l'ordinanza numero 377/2007 i giudici costituzionali avevano affermato che l'indicazione del responsabile del procedimento fosse un "adempimento di non scarsa utilità", correlato al diritto di difesa del cittadino e al buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Da questa ordinanza diverse Corti di merito avevano tratto spunto per arrivare a sancire la nullità della cartella esattoriale sprovvista dell'indicazione del responsabile del procedimento.

La norma contenuta nel decreto legge “milleproroghe” numero 248/2007 (articolo 36, comma 4-ter)  aveva poi circoscritto  la nullità della cartella esattoriale  muta, ovvero della cartella esattoriale priva dell'indicazione del responsabile del procedimento, ai soli titoli esecutivi  dati in carico al concessionario della riscossione a partire dal 1° giugno 2008.

Con la sentenza numero 58/2009 la Corte costituzionale aveva successivamente posto l'avallo sulla norma, introdotta dal "milleproroghe", che "limitava" la nullità delle cartelle esattoriali  "mute" (prive cioè dell'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notifica delle stesse) a quelle relative ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008.

Con tale sentenza la Consulta aveva, difatti, dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 36, comma 4-ter, del Dl 248/2007, sollevata con riferimento agli articoli 3, 23, 24, 97 e 111 della Costituzione.

Infine, la Corte costituzionale, con l’ordinanza numero 221 depositata il 17 luglio 2009, aveva ribadito quanto già affermato nella sentenza numero 58/2009, promovendo la norma contenuta nel decreto legge “milleproroghe” numero 248/2007 (articolo 36, comma 4-ter) che circoscrive la nullità delle cartelle mute a quelle date in carico al concessionario dopo la data su indicata.

Conclusioni

Dunque, concludendo, la disposizione sottoposta all'esame del Giudice delle leggi ha reso obbligatoria, a pena di nullità dell'atto, l’indicazione sulla cartella di pagamento del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notifica della stessa cartella.

L’applicazione di tale obbligo viene fatto, però,  decorrere dai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a partire dal 1° giugno 2008. Per i ruoli consegnati precedentemente, è espressamente previsto che la mancata indicazione del responsabile del procedimento non determina la nullità della relativa cartella esattoriale.

Per ulteriori approfondimenti sulla nullità della cartella esattoriale consulta questa sezione del blog.

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15 Agosto 2010 · Andrea Ricciardi


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