Nullità della cartella esattoriale
Con l'ordinanza numero 377/2007 i giudici costituzionali avevano affermato che l'indicazione del responsabile del procedimento fosse un "adempimento di non scarsa utilità", correlato al diritto di difesa del cittadino e al buon andamento della Pubblica Amministrazione.
Da questa ordinanza diverse Corti di merito avevano tratto spunto per arrivare a sancire la nullità della cartella esattoriale sprovvista dell'indicazione del responsabile del procedimento.
La norma contenuta nel decreto legge “milleproroghe” numero 248/2007 (articolo 36, comma 4-ter) aveva poi circoscritto la nullità della cartella esattoriale muta, ovvero della cartella esattoriale priva dell'indicazione del responsabile del procedimento, ai soli titoli esecutivi dati in carico al concessionario della riscossione a partire dal 1° giugno 2008.
Con la sentenza numero 58/2009 la Corte costituzionale aveva successivamente posto l'avallo sulla norma, introdotta dal "milleproroghe", che "limitava" la nullità delle cartelle esattoriali "mute" (prive cioè dell'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notifica delle stesse) a quelle relative ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008.
Con tale sentenza la Consulta aveva, difatti, dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 36, comma 4-ter, del Dl 248/2007, sollevata con riferimento agli articoli 3, 23, 24, 97 e 111 della Costituzione.
Infine, la Corte costituzionale, con l’ordinanza numero 221 depositata il 17 luglio 2009, aveva ribadito quanto già affermato nella sentenza numero 58/2009, promovendo la norma contenuta nel decreto legge “milleproroghe” numero 248/2007 (articolo 36, comma 4-ter) che circoscrive la nullità delle cartelle mute a quelle date in carico al concessionario dopo la data su indicata.
Conclusioni
Dunque, concludendo, la disposizione sottoposta all'esame del Giudice delle leggi ha reso obbligatoria, a pena di nullità dell'atto, l’indicazione sulla cartella di pagamento del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notifica della stessa cartella.
L’applicazione di tale obbligo viene fatto, però, decorrere dai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a partire dal 1° giugno 2008. Per i ruoli consegnati precedentemente, è espressamente previsto che la mancata indicazione del responsabile del procedimento non determina la nullità della relativa cartella esattoriale.
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