Quando può essere eccepita la nullità dell’avviso di accertamento privo di sottoscrizione o di motivazione

La nullità dell'avviso di accertamento privo di sottoscrizione, o privo delle indicazioni e della motivazione, o ad al quale non risulti allegata la documentazione non anteriormente conosciuta dal contribuente, deve essere tempestivamente fatto valere dal contribuente mediante impugnazione da proporsi, con ricorso, entro i termini previsti dalla legge.

In difetto di tempestiva impugnazione dell'atto impositivo affetto da nullità, tale vizio non può comunque essere fatto valere per la prima volta dal contribuente con la impugnazione dell'atto consequenziale, ne può essere rilevato di ufficio dal Giudice tributario.

In tal senso si sono espressi i giudici della Corte di cassazione con la sentenza 22803/15.

28 Dicembre 2015 · Ludmilla Karadzic


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