Nulla la notifica effettuata nelle mani di un familiare presso la sua residenza diversa da quella del destinatario
In tema di notifica effettuata a mani di un familiare del destinatario, la presunzione di convivenza non opera nel caso in cui la notifica sia stata eseguita nella residenza propria del familiare, diversa da quella del destinatario dell'atto, con conseguente nullità della notifica stessa, non potendosi ritenere avverato il presupposto della frequentazione quotidiana, sul quale si basa l’ipotesi normativa della presumibile consegna. Né rileva, in particolare, la circostanza che la raccomandata sia stata ritirata dal familiare del destinatario.
Pertanto, è ammissibile l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo per effetto della irregolarità della sua notifica: infatti la conoscenza non tempestiva del decreto ingiuntivo, per effetto della irregolarità della sua notifica, si presuppone avvenuta o dopo la scadenza del termine dei quaranta giorni utili per la proposizione dell'opposizione, decorrenti dalla notifica viziata del decreto ingiuntivo, o prima di essa, in un momento, tuttavia, nel quale l’opposizione non potrebbe più essere predisposta e proposta in modo adeguato per lo sviluppo e l’approfondimento delle difese dell'ingiunto.
Così hanno stabilito i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 25391/2017.
Commenti e domande
Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.
Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook
Seguici su Facebook
Seguici iscrivendoti alla newsletter
Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!