Nulla la notifica ad un familiare se non effettuata presso la residenza del destinatario dell’atto
La giurisprudenza di legittimità statuisce che qualsiasi atto va notificato, anche a mani di familiare convivente con il destinatario, ma nella residenza di quest’ultimo, pena la nullità della notifica.
Infatti, secondo i giudici di legittimità, la notifica va ritenuta nulla quando la persona di famiglia riceva l’atto nel proprio appartamento, diverso da quello della residenza del destinatario dell'atto stesso. Inoltre, se la notifica è effettuata nelle mani di un familiare del destinatario, la presunzione di convivenza non meramente occasionale non opera nel caso in cui la notifica sia stata eseguita nella residenza propria del familiare, diversa da quella del destinatario dell'atto, con conseguente nullità della notifica stessa, non sanata dalla conoscenza indiretta dell'atto da parte del soggetto designato a riceverlo.
In questi termini si sono espressi i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 14361/2018.
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