Nucleo familiare – Nuove regole

Con l'entrata in vigore del decreto legge inerente disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza, variano anche le regole di composizione del nucleo familiare previste dall'articolo 3 del DPCM 159/2013

Con la nuova formulazione dell'articolo appena citato, due saranno le novità più importanti:

1) I coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione.

2) Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.

Prima, per poter uscire dal nucleo familiare dei genitori, anche abitando da solo al Polo Sud, il figlio maggiorenne doveva essere coniugato, oppure avere figli, oppure non essere a carico fiscale dei propri genitori.

Ma vediamo nel dettaglio le regole che governano, dall'entrata in vigore del decreto sul reddito di cittadinanza, la composizione di un nucleo familiare:

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa e' attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare e' individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e' attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge. I coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente quando e' stata pronunciata separazione giudiziale (articolo 711 del codice di procedura civile) o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale, ovvero quando ne è stata ordinata la separazione (articolo 126 del codice civile); quando la diversa residenza e' consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile; quando uno dei coniugi e' stato escluso dalla potesta' sui figli o e' stato adottato, ai sensi dell'aricolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; quando si e' verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed e' stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità e' considerato nucleo familiare a se' stante.

Il figlio maggiorenne, che non ha ancora compiuto 26 anni, non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.

Dal primo gennaio 2019, un soggetto è a carico ai fini IRPEF se ha percepito, nell'anno precedente, un reddito complessivo (computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica) non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro (articolo 12, comma 2, DPR 917/1986 - TUIR)

Quindi, ricapitolando, per il figlio maggiorenne, non coniugato e senza prole, non convivente con i propri genitori:

- se ha età inferiore o pari a 24 anni e ha percepito un reddito IRPEF (complessivo, al lordo degli oneri deducibili) superiore a 4 mila euro, forma un nucleo familiare autonomo (a sé stante). Altrimenti rientra nel nucleo familiare dei propri genitori;

- se ha più di 24 anni, ma non ha compiuto ancora i 26 anni, e ha percepito un reddito IRPEF (complessivo, al lordo degli oneri deducibili) superiore a 2.840,51 euro, forma un nucleo familiare autonomo. Altrimenti rientra del nucleo familiare dei propri genitori;

- se ha almeno 26 anni costituisce sempre nucleo familiare autonomo, indipendentemente dall'essere a carico IRPEF, o meno, dei propri genitori.

Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica (qui si intende convivenza per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili) è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge. Il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minorenne, quest'ultimo e' considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

6 Gennaio 2019 · Genny Manfredi


Commenti e domande

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34 risposte a “Nucleo familiare – Nuove regole”

  1. Anonimo ha detto:

    Buongiorno, ho 63 anni sono disoccupato e prendo il reddito di cittadinanza e vivo con un invalido al 75% di 66 anni che percepisce 711 euro di pensione di reversibilità e siamo fiscalmente un nucleo familiare. Abbiamo la residenza in un campeggio in una casa mobile ma non andiamo più d’accordo e vorrei continuare a vivere nello stesso campeggio ma in un’altra casa mobile.. E’ possibile per me uscire fiscalmente dal nucleo familiare mantenendo la stessa residenza (cioè quella del campeggio)?

    • Con una pensione di reversibilità di 711 euro per uno dei due componenti, il reddito di cittadinanza assegnato al nucleo familiare è abbastanza ridotto (il reddito di cittadinanza viene assegnato al nucleo familiare e non alla persona fisica). Due sono le soluzioni fattibili per dividere in due la famiglia anagrafica ed il nucleo familiare.

      1) entrambi i conviventi si recano all’anagrafe del Comune territorialmente competente dichiarando che c’è stato un errore in occasione della registrazione anagrafica del secondo convivente, che fra i due soggetti che condividono il camper non ci sono rapporti di parentela, affettivi o di affinità e entrambi richiedono la costituzione di due distinte famiglie anagrafiche, ciascuna formata da un solo elemento;
      2) uno dei due conviventi trasferisce la propria residenza fra i senza fissa dimora del Comune.

  2. Anonimo ha detto:

    Buongiorno, a breve farò 26 anni e vorrei andare a vivere da sola, uscendo dal nucleo familiare dei miei genitori per poter usufruire di tutte le agevolazioni fiscali in quanto non ho reddito e sono una studentessa. Ho diritto al reddito di cittadinanza in questo caso? Come posso fare? Cambierei anche residenza con un regolare contratto d’affitto.

    • Una figlia di età non inferiore a 26 anni, non convivente con i propri genitori, forma un nucleo familiare autonomo: e quel nucleo familiare autonomo avrà diritto al reddito di cittadinanza se ne possiede i requisiti.

      Per quanto attiene, invece, eventuali benefici per la frequenza a corsi universitari, l’ISEE Università prevede che per essere considerata autonoma, la studentessa, non solo non deve convivere con i genitori da almeno due anni, occupando un appartamento non di proprietà di parenti, ma deve anche dimostrare di percepire un reddito non inferiore a 6.500 euro mese. Altrimenti è sempre considerata come inclusa nel nucleo familiare dei propri genitori.

  3. Anonimo ha detto:

    Mi trovo in questa situazione: io e la mia ex compagna siamo nello stesso nucleo familiare ma essendo finita la nostra relazione lei è andata via da un paio di mesi e abita in un altro comune ma non ha i mezzi per poter presentare domanda di residenza in quel comune (contratto di affitto e simili): ha comunque cessato il contratto di fornitura elettricità a suo nome nella nostra abitazione. Cosa posso fare per restare solo nel nucleo familiare e accedere al Reddito di cittadinanza?

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Può recarsi agli uffici anagrafici del comune di residenza e chiedere la cancellazione della sua ex compagna dallo stato di famiglia per irreperibilità.

  4. Anonimo ha detto:

    Buongiorno…ho 47 anni in questo momento sono disoccupata, ho sempre vissuto con i miei genitori i quali da poco si sono separati consensualmente.
    La casa è a nome di mio padre ma è stata divisa, io abito con mia madre che percepisce ora una pensione sociale. A mio padre è stata assegnata l’altra parte della casa. Volevo capire la mia situazione…so che il mio nucleo familiare è quello composto da me è mia madre ma ai fini Isee mi spettano delle agevolazioni per quanto riguarda ad esempio esenzione ticket o altro…o risulto a carico di entrambi i genitori?
    Grazie.

    • Lei è a carico di sua madre sicuramente. Inoltre bisogna verificare se è stata effettuata la divisione catastale dell’immobile con interni diversi per ciascuno dei due appartamenti ricavati da quello originario. Se i suoi genitori, ancorché separati giudizialmente, risultano conviventi nella medesima unità abitativa, anche se fisicamente accessibile da due diversi ingressi, allora il nucleo familiare sarà formato da lei e dai suoi due genitori.

      I disoccupati possono fruire dall’esenzione del ticket se il nucleo familiare di appartenenza fruisce di un reddito complessivo inferiore a 11.362,05 euro.

      Sua madre, invece, se titolare di pensione al minimo, con più di 60 anni (nonchè lei, in quanto familiare a carico) ha diritto all’esenzione ticket se percepisce con reddito familiare inferiore a 8.779,31 euro.

  5. Anonimo ha detto:

    Buongiorno,
    Ho 38 anni, dopo una convivenza di diversi anni da cui è nato un figlio, sono tornata a vivere nella casa di famiglia con i miei genitori. Io lavoro, mio padre è in pensione e mia mamma non ha reddito. Io ho diritto agli assegni familiari per il figlio a carico?

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Senz’altro: il riconoscimento e la determinazione dell’importo dell’assegno avvengono tenendo conto della tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo stesso. La prestazione è prevista in importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito e cessa in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare.

      Per conoscere gli importi e le soglie di reddito per nucleo familiare con un solo genitore, consulti la tabella 12 di questo documento.

  6. Anonimo ha detto:

    Mio figlio universitario di 23 anni e ‘ orfano di padre e abbiamo sempre pagato le tasse basandoci sul mio reddito . A Marzo di quest anno mi sono risposata e abito in altro comune con mio marito, che non contribuisce alle spese del ragazzo, che adesso abita da solo, e non ha alcun reddito! Ai fini ISEE per Università devo sempre dichiarare il mio reddito? O anche il reddito di mio marito, che non ha nessun vincolo di parentela col ragazzo nè lo ha a carico?

    • Annapaola Ferri ha detto:

      In presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori (articolo 8 comma 2 DPSM 159/2013). Ora, è chiaro che lei è unica genitrice e non convive con lo studente universitario. Ma, a termini di legge, il figlio studente universitario fa parte del nucleo familiare della madre. E, il nucleo familiare della madre, essendosi ella risposata, comprende anche il suo attuale marito, sebbene non abbia generato lo studente universitario.

  7. Anonimo ha detto:

    Salve sono un ragazzo di 32 anni inoccupato e vivo con mia madre e mia sorella nell’abitazione di famiglia, dove abbiamo la residenza. Mio padre lavora in un’altra città e ha la residenza li, dunque con una residenza diversa dalla mia.
    La mia domande è: posso accedere al r.d.c ?

  8. Anonimo ha detto:

    Buonasera,
    ho due figli di 30 e 26 anni che studiano in due distinte città, fuori dalla regione , ove risiedono. Abitano nel luogo dove studiano. Non hanno redditi. Possono, cambiando la residenza, dove effettivamente vivono da vari anni, essere considerati nucleo familiare a parte anche ai fini ISEE e richiedere il reddito di cittadinanza?
    Grazie infinite

  9. Anonimo ha detto:

    Buongiorno, spero di non sbagliare sezione facendo questa domanda qui.
    Anche per quanto riguarda la L. 145/2018 (Saldo e stralcio) è prevista la presentazione dell’ISEE.
    Sono separata e vivo con due figli di 23 e 24 anni che hanno un loro lavoro, risultano nel mio stato di famiglia ma hanno una loro vita anche se non sono ancora sposati. Il reddito dei miei due figli non mi consente di avere alcuna agevolazione. In una altra abitazione nello stesso comune vive il mio ex marito e loro potrebbero andare a vivere appunto dal padre oppure da un altro fratello, che lavora quindi non a carico, che vive solo e ha più di 30 anni. In questo modo il mio stato di famiglia e la certificazione ISEE varierebbero da subito ?

  10. Anonimo ha detto:

    salve per una persona oltre i 26 anni di eta che vive sola da anni con reddito sotto i 2800€ non coniugato e senza figli e genitori in vita alla luce delle novità apportate dal decreto del rdc (quindi fa nucleo familiare a se ) come deve essere fatto l’isee 2019 per la richiesta del rdc, come nucleo a se stante?

  11. Anonimo ha detto:

    buonasera,
    Ho un figlio trentenne – con invalidità al 70% e iscritto alle categorie protette presso il centro per l’impiego. Abita da solo da circa tre anni in una casa di proprietà e quindi ha il suo stato famiglia.
    Può accedere al reddito di cittadinanza?

    Grazie.

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Se suo figlio non ha reddito ISEE e patrimonio mobiliare e immobiliare (esclusa la casa in cui abita) superiore alle soglie massime fissate dalla legge, presumo di sì: potrà percepire, con il reddito di cittadinanza, una integrazione al reddito fino a 500 euro.

  12. Anonimo ha detto:

    Grazie Simone di Saintjust.E’ stato ,oltre ad essere gentile,anche molto comprensivo.Buona serata
    Alla sua risposta del 10 febbraio 2019 at 19:53

  13. Anonimo ha detto:

    Salve Simone.Ho posto io la domanda sbagliata.So che l’ISEE deve essere inferiore a 9.360,00.Infatti nel mio ISEE mi risulta .Ho un ISEE DI 4.330,92.Ma faccio fatica a capire l’ISR (Indicatore Situazione Reddituale con 10.654,93.E’ una cifra alta al fine del RdC?Grazie ancora

      • Qualora il nucleo familiare non risieda in una abitazione in locazione, l’ISR (Indicatore della Situazione Reddituale) deve essere inferiore a:
        • 6 mila euro annui in caso di nucleo formato da un solo componente.
        • 6.000 euro annui incrementato di 2.400 euro per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 1.200 euro per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 12.600 euro.
      • Qualora il nucleo familiare risieda in una abitazione in locazione, l’ISR (Indicatore della Situazione Reddituale) deve essere inferiore a:
        • 9.360 mila euro annui in caso di nucleo formato da un solo componente.
        • 9.360 euro annui incrementato di 3.744 euro per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 1.872 euro per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 19.656 euro.
      • Qualora il nucleo familiare sia formato esclusivamente da soggetti con età età pari o superiore a 65 anni, l’ISR (Indicatore della Situazione Reddituale) deve essere inferiore a:
        • 7.560 mila euro annui in caso di nucleo formato da un solo componente.
        • 7.560 euro annui incrementato di 3.024 euro per ogni ulteriore componente del nucleo familiare, fino ad un massimo di 15.876 euro.
  14. Anonimo ha detto:

    Siamo due genitori maggiorenni,con un unico figlio che lavora, anche se non vive con noi.Ho un Indicatore Situazione Reddituale (ISR) di Euro 10.654,93.Rientro nel percepire il RdC? Grazie

  15. Anonimo ha detto:

    Grazie della risposta semplice e chiara
    Chiariti tutti i miei dubbi ,grazie ancora

  16. Anonimo ha detto:

    Nel richiedere il reddito di cittadinanza da parte di un trentenne che vive da solo ed e’ disoccupato da piu’ di tre anni deve comunque presentare l’isee anche se non ha reddito fiscale o e’ sufficiente una
    autocertificazione nel riempire il modulo che verra’ messo a disposizione per la richiesta del RDC?
    Eventualmente quali documenti deve portare al Caf per richiedere l’isee?
    Grazie per il chiarimento

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Deve presentare comunque la DSU/ISEE: deve portare con sè al CAF almeno uno stato di famiglia recente, oltre ad un valido documento d’identità, ovviamente.

      Se è titolare di un conto corrente serve anche la giacenza media al 31 dicembre 2018 che trova nell’estratto conto di fine anno.

      Infine, il contratto di locazione registrato in base al quale occupa l’appartamento in cui ha la residenza, oppure il contratto di mutuo stipulato con la banca in base al quale paga le rate mensili.

  17. Anonimo ha detto:

    Mio figlio quasi 28enne, non sposato, con lavoro precario ma con reddito superiore a 8mila euro l’anno vorrebbe andare a vivere in una abitazione di mia proprietà, cambiando quindi la residenza. Resterebbe ancora nel nucleo familiare o farebbe nucleo a sè. Grazie e complimenti per il servizio che offrite.

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