Notifica del verbale di infrazione al codice della strada in caso di cambio di residenza della società proprietaria del veicolo

Il termine di 90 giorni per la notifica del verbale di contestazione dell'infrazione nel caso in cui il destinatario abbia mutato residenza provvedendo a far ritualmente annotare la relativa variazione (con l’indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza) soltanto negli atti dello stato civile e non anche nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA), decorre dalla data di annotazione della variazione di residenza negli atti dello stato civile, a nulla rilevando che l'interessato non abbia provveduto a far annotare la variazione anche nel Pubblico Registro Automobilistico.

Ne consegue che deve ritenersi intempestiva la notifica del verbale di multa quando siano trascorsi più di 90 giorni dalla annotazione all'anagrafe del cambio di residenza del trasgressore (corredata dell’indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza), ma meno di 90 dalla relativa annotazione nel Pubblico Registro Automobilistico.

Vero è che quando il veicolo a motore appartiene ad una società (persona giuridica) non è previsto un meccanismo di segnalazione automatico della variazione (l’articolo 247 CdS, infatti, riguarda i trasferimenti di residenza delle persone fisiche): tuttavia, nessuna normativa obbliga la società ad un adempimento ulteriore e diverso rispetto alla doverosa comunicazione della variazione presso gli uffici dell'anagrafe comunale.

Si tratta del principio di diritto enunciato dai giudici della Corte di cassazione con la sentenza 24720/2018.

14 Ottobre 2018 · Giuseppe Pennuto




Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto). I campi obbligatori sono contrassegnati con un (*)


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!