Notifica del verbale di multa – il conteggio dei 90 giorni

Notifica del verbale di multa - come verificare il rispetto dei 90 giorni concessi dalla legge

Per quanto attiene la problematica posta nel titolo stesso dell'articolo sulla notifica del verbale di multa, il conteggio deve terminare alla data di  notifica del verbale oppure, nel caso di notifica postale, alla data  di consegna dell'atto all'ufficio postale. Tale data viene normalmente riportata sul verbale e costituisce il momento in cui la notifica si perfeziona per l'ente accertatore.

Per il destinatario invece la notifica si perfeziona - ai fini del conteggio dei 60 giorni utili per pagare o ricorrere - al momento in cui l'atto viene notificato a lui, a terzi o per giacenza postale. Così come confermato dall'articolo 149 comma 3 codice procedura civile, dalla legge 890/82 (notifica postale) dalle sentenze della Corte costituzionale numero 477/2002, 28/2004, 97/2004, 3/2010.

La notifica del verbale di multa - Tutto ruota intorno all'articolo 201 CDS

Prevede il 1° comma: ”Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento…”.

Aggiunge il 5° comma dello stesso articolo: “L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notifica non sia stata effettuata nel termine prescritto”.

La notifica entro i 90 giorni previsti dall'articolo 201 del CDS  è un termine perentorio

Ma qual è la data giusta per il calcolo dei 90 giorni? Quella in cui avviene la consegna dell'atto da parte dell'ente accertatore a chi deve notificarlo oppure quella in cui l’atto viene notificato al destinatario?

Già a partire dalla sentenza della Corte Costituzionale numero 477 del 2002, è stato sancito, fra le norme generali sulle notifiche degli atti, il principio secondo il quale il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario. Nella citata sentenza la Corte afferma che “è palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere - come nel caso di specie - dal ritardo nel compi-mento di un'attività riferibile non al medesimo notificante, ma a soggetti diversi (l'ufficiale giudiziario e l'agente postale) e che, perciò, resta del tutto estranea alla sfera di disponibilità del primo”.

Successivamente la Cassazione nella sentenza numero 13970 del 26.07.2004 ha precisato: ”… deve ritenersi operante nell'ordinamento vigente un principio generale secondo il quale, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento vincolato”

In altre parole al fine del rispetto di un termine pendente a carico del notificante, è sufficiente che l'atto sia tempestivamente consegnato all'ufficiale giudiziario (o al messo o alle poste).  Mentre i termini per la tutela in giudizio del destinatario vengono fatti decorrere dal momento in cui è concreta la conoscibilità dell'atto a lui notificato, ovvero con il ricevimento dell'atto (o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione nel caso di irreperibilità).

Ed allora, per il caso in esame, il termine dei 90 giorni deve essere calcolato in base alla data di consegna dell'atto per la notifica all'agente notificatore. I termini, invece, per il pagamento della multa o per presentare un ricorso decorrono dalla data in cui il destinatario riceve effettivamente l’atto sanzionatorio.

Resta il problema di come, nel caso in cui la data di consegna non sia chiaramente indicata sul verbale,  possa essere acquisita  la prova della tempestività della consegna dell'atto, per la notifica, all'ufficiale giudiziario o alle poste. La Suprema Corte, con sentenza della sezione 2, numero 23294 del 17/11/2005 ha disposto che in tema di notifiche a mezzo del servizio postale la prova rigorosa della consegna tempestiva dell'atto da notificare deve essere offerta attraverso la produzione della ricevuta.

Dunque,  per individuare  la data certa di consegna del plico per le operazioni di notifica è necessario effettuare un accesso agli atti presso gli uffici dell'ente accertatore oppure, con il codice raccomandata rilevato dalla busta, utilizzare il servizio di monitoraggio delle raccomandate sul sito delle Poste italiane.

3 Gennaio 2011 · Giuseppe Pennuto


Commenti e domande

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3 risposte a “Notifica del verbale di multa – il conteggio dei 90 giorni”

  1. samp1991 ha detto:

    20-09-2010 verbale di divieto di circolazione nelle corsie riservate…..-08-02-2011 relazione di notifica consegnata a casa e ritirata immediatamente. Ricorso al Prefetto in quanto sono passati più di 4 mesi.
    Ricorso respinto (pagare il doppio) in quanto il conteggio non parte dalla consegna al destinatario ma dalla consegna alle poste o al messo comunale sembrerebbe che il prefetto ha accertato la data del 19/11/2010. Ma se nel verbale non c’è scritto (come dalle normali racc. vedi timbro di partenza) la data di consegna al messo ecc. come si fa a capiresenza perdere altro tempo, che il ricorso è inutile? Lo fanno apposta per incassare più denaro? Grazie….
    Visto che se come dice il Prefetto la consegna al messo è avvenuta il 19/11/2010 e a me è stata consegnata il 08/02/2011, allora potevano risparmiarsi di perdere il tempo per approvare una legge che restringeva il periodo a 90gg.

    • Anonimo ha detto:

      Molto probabilmente avevi (o hai) tutto il diritto per proporre ulteriore opposizione anche al decreto del Prefetto che respinge il tuo ricorso: a parte che spesso e volentieri la data di consegna alle poste indicata negli atti è inesatta o comunque predisposta dall’autorità contro cui eventualmente devi fare ricorso (e per cui non ha valore in caso di opposizione, siccome le parti devono essere tutte messe sullo stesso piano, tanto il cittadino ricorrente tanto l’autorità prefettizia), dalle brevi descrizioni, sembrerebbe che hai ricevuto una notifica ex artt. 137 – 140 c.p.c. (deposito presso casa comunale), piuttosto che una notifica postale (ex art. 149 c.p.c.) altrimenti l’assunto che i termini di opposizione per il cittadino onerato partono dalla spedizione della raccomandata e non dalla sua ricezione non avrebbe asolutamente alcuna ragione di essere; inoltre va osservata la natura della raccomandata stessa, spesso e volentieri, almeno nella mia città (Roma) è così, le notifiche vengono in molti casi effettuate a mezzo ordinarie raccomandate postali (quelle meccanizzate, quelle che il codice a barre dell’invio è stampato direttamente sull’atto e visibile attraverso una finestrella sulla busta, per intenderci), ma in realtà queste non sono notifiche, o almeno non regolari, ma deve essere il cittadino di volta in volta a rilevare e contestare queste irregolarità: le notifiche, tutte le notifiche, che debbano in qualche modo farsi a mezzo posta devono eseguirsi (art. 149 c.p.c. e legge 890/1982) mediante plico spedito con raccomandata Atto Giudiciziario (R AG) che ha sostituito da diversi anni la raccomandata descritta (R D), che si riconosce per la predisposizione di plichi con colorazione verde e con procedure di consegna e recapito tutte sue particolari e diverse dalle raccomandate ordinarie. In materia di violazioni al codice della strada, è lo stesso codice (artt. 201 e 196) che rinvia alle norme per la notifica proprie del codice di procedura civile (ivi compresi tutti gli atti e notifiche del procedimento disciplinato dagli artt. 203 e 204 c.d.s. – ricorso al Prefetto – quindi anche per la notifica degli inviti ad audizione (ho potuto pacificamente respingere ben 4 inviti consecutivi ad audizione sol perchè inviatimi con raccomandate ordinarie e perciò per me tam quam non esset) e per la notifica dell’eventuale ordinanza ingiunzione del Prefetto conclusiva del procedimento in caso di non accoglimento.
      Anche nel caso di notifiche postali, l’introduzione del comma 5 art. 149 c.p.c., ai fini della tempestività della notifica (ad es. in relazione ai termini perentori per la notifica del verbale 90 giorni dall’accertamento) da parte del notificante (colui che effettua la notifica: Comuni, Prefetture, Comandi Polizia ecc) non vale per la CONSEGNA al MESSO COMUNALE O MESSO NOTIFICATORE DEL COMUNE, ma solo ed esclusivamente per la CONSEGNA all’UFFICIALE GIUDIZIARIO E QUINDI ALL’UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI E PROTESTI PRESSO LE CORTI D’APPELLO E I TRIBUNALI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE, (ed eventualmente per la Consegna ai MESSI DEL GIUDICE DI PACE, EX MESSI DEL GIUDICE CONCILIATORE, ancora esistenti fino ad esaurimento dei ruoli), Messi che derivano dal medesimo ordinamento degli Ufficiali Giudiziari e che non vanno confusi con i Messi Comunali dai quali appunto differiscono non solo per funzioni e compiti ma anche per ordinamento, ad esclusione della consegna agli Ufficiali Giudiziari (o ai Messi del Giudice di pace) il comma 5 art. 149 c,p.c. è inapplicabile alle altre figure di notificatore, per tutti gli altri vale la data di effettiva spedizione postale dell’atto da notificarsi. Senza dimenticare che tutte le Pubbliche Autorità ed Uffici sono dalla Legge (anche dalla Legge 890/1982) autorizzati alla notifica diretta a mezzo posta dei loro atti, pur con obbligo (positivamente espresso nella legge) di attenersi alle stesse norme e modalità della disciplina generale per le notifiche postali dei loro atti.
      Spero questa mia replica possa esserti utile :)

    • Ciao Anonimo e grazie per il prezioso contributo. Vieni pure a trovarci nel forum dedicato a multe e ricorsi. Abbiamo bisogno di persone come te disponibili a dare una mano. A rileggerti nel forum.

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