Notifica del precetto – nulla e non sanabile se non viene rispettata rigorosamente la procedura

La notifica dell'atto di precetto deve rispettare l'ordine dei luoghi fissato dalla legge a pena di nullità. La notifica deve essere effettuata nel comune di residenza del destinatario: di norma la residenza viene individuata basandosi sull'effettiva ed abituale presenza del soggetto in un determinato luogo, dal momento che l'iscrizione anagrafica ha più che altro un mero valore presuntivo, a causa di ritardi nelle operazioni di variazioni di tali registri.

Il precettato deve essere ricercato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.

Esiste un ordine tassativo con cui l'ufficiale giudiziario deve procedere per individuare il luogo in cui effettuare la notifica: ovvero prima di tutto quello di residenza, poi di dimora ed infine di domicilio.

Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace. In mancanza delle persone appena indicate la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla. Il portiere o il vicino deve sottoscrivere l'originale, e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notifica dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata.

Quando non è noto il comune di residenza, la notifica deve essere effettuata nel comune di dimora abituale del destinatario del precetto, e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio.

Qualora la notifica del precetto venisse, ad esempio, effettuata dall'ufficiale giudiziario direttamente sul luogo di lavoro del destinatario dell'atto, nelle mani di un terzo o di un congiunto, senza alcun tentativo precedente presso la residenza del debitore, allora la notifica stessa deve essere considerata affetta da vizio non sanabile.

In tal caso, infatti, la sanatoria potrebbe intervenire solo qualora fosse provato che il debitore precettato avesse avuto comunque conoscenza dell'avvenuta notifica del precetto prima della esecuzione del pignoramento, ovvero in tempo utile per adempiere spontaneamente evitando il pignoramento stesso e le relative spese.

Nel caso esaminato dai giudici di legittimità (sentenza numero 14209 del 23 giugno 2014) i ricorrenti erano venuti a conoscenza della precedente notifica del precetto soltanto con la notifica dell'atto di pignoramento. Pertanto, la nullità della notifica dell'atto di precetto non può ritenersi sanata per il conseguimento dello scopo in quanto i debitori erano stati in assoluto privati della possibilità di adempiere spontaneamente evitando il pignoramento, avendo avuto conoscenza della notifica del precetto a pignoramento già eseguito.

25 Giugno 2014 · Ludmilla Karadzic