Notifica nulla se la cartella esattoriale viene consegnata presso il precedente indirizzo al coniuge separato del destinatario
Nulla la notifica effettuata nel luogo di abitazione del destinatario nel suo Comune di residenza (come risultante dal certificato storico anagrafico), ma al precedente indirizzo di residenza anagrafica, immobile assegnato al coniuge in sede di separazione personale, mediante consegna a familiare convivente (nella fattispecie il coniuge separato).
In pratica, la qualifica di convivente, anche se riportata nella relata di notifica, viene superata dalla prova contraria fornita dal destinatario che, dimostra che alla data della relata già risiedeva in luogo diverso da quello in cui è stata eseguita la notifica.
I giudici richiamano (sentenza 7830/2015) la giurisprudenza che ha già affermato la nullità della notifica consegnata al padre del destinatario, non nella abitazione di quest’ultimo ma nell'abitazione del padre; al riguardo, la Corte ha condivisibilmente affermato che non basta che la persona cui sia stata consegnata la copia sia in rapporti di parentela con il destinatario dell'atto dovendo, invece, trattarsi di persona di famiglia o addetta alla casa, di persona cioè a lui legata da un rapporto di convivenza che, per la costanza di quotidiani contatti, dà affidamento che l’atto sia portato a sua conoscenza.
Si tratta di un estratto di quanto contenuto nell'ordinanza della Corte di cassazione 10543/2019.
22 Aprile 2019 · Paolo Rastelli
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