La notifica della multa presso il domicilio digitale del trasgressore o del coobbligato

E' stato istituito il pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese. La realizzazione e la gestione del registro sono affidate all'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), che vi provvede avvalendosi delle strutture informatiche delle Camere di commercio già deputate alla gestione del pubblico elenco dei elenchi digitali dei professionisti e degli altri enti di diritto privato tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese.

Entrambi i due elenchi confluiranno nel pubblico registro nazionale dei domicili digitali della popolazione residente, tenuto presso il Ministero dell'Interno.

Per domicilio digitale deve intendersi un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, in particolare nell'ambito del processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario.

Il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), una volta inserito nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche, è reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi.

In che modo l'indirizzo PEC di una persona fisica, non tenuta all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, viene inserito nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche?

Basterà fornire il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ad una qualsiasi Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS) ad una qualsiasi Autorità amministrativa indipendente di garanzia vigilanza e regolazione (AGCM, AGCOM, AEEGSII), ad un qualsiasi gestore di servizio pubblico, ad una qualsiasi società a controllo pubblico.

Infatti, la normativa vigente prevede che, al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare alla pubblica amministrazione un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, tenendo conto che esso sarà poi reso disponibile, come domicilio digitale, a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi.

Le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente attraverso il domicilio digitale dichiarato e ogni altra forma di comunicazione non potrà produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario che abbia già reso noto alla PA il proprio domicilio digitale.

In particolare, per quanto attiene la notifica delle sanzioni amministrative per infrazione al codice della strada, si procederà secondo le modalità illustrate di seguito.

L'accertamento di violazioni del codice della strada, si effettua nel rispetto dei termini previsti dal codice della strada, nei confronti di colui che ha commesso la violazione, se e' stato fermato ed identificato al momento dell'accertamento dell'illecito ed abbia fornito un valido indirizzo PEC, ovvero abbia un domicilio digitale; del proprietario del veicolo con il quale e' stata commessa la violazione, ovvero di un altro soggetto obbligato in solido con l'autore della violazione quando abbia domicilio digitale, ovvero abbia, comunque, fornito un indirizzo PEC all'organo di polizia procedente, in occasione dell'attività di accertamento dell'illecito.

Qualora non sia stato comunicato al momento della contestazione, l'indirizzo PEC dell'autore della violazione, ovvero qualora la contestazione della violazione non sia stata effettuata al momento dell'accertamento dell'illecito, l'indirizzo PEC del proprietario del veicolo o di altro soggetto, deve essere ricercato preliminarmente, dall'ufficio da cui dipende l'organo accertatore o che ha redatto il verbale di contestazione, nei pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbia accesso, nelle more del rilascio in esercizio del registro unico nazionale dei domicili digitali della popolazione residente.

Il verbale trasmesso in modalità digitale dovrà contenere nell'oggetto la dizione chiara di atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada e dovrà contenere, in allegato, sia la relazione di notifica dettagliata che una copia del verbale sottoscritta con firma digitale.

La notifica digitale si considera effettuata, per la PA, dal momento in cui verrà generata la ricevuta di avvenuta accettazione del messaggio dal sistema di posta elettronica certificata mittente. Per il destinatario, invece, la notifica digitale verrà considerata correttamente perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio via PEC al sistema di posta elettronica ricevente.

Se la notifica via PEC del verbale risulterà impossibile per causa imputabile al destinatario (ad esempio per PEC scaduta) il comando procederà alla notifica tradizionale della sanzione con addebito dei costi a carico del trasgressore.

Le informazioni qui riportate sono state tratte dal decreto 12/2017 del Ministero dell'Interno e dal decreto Legislativo 217/2017, in vigore dal prossimo 27 gennaio 2018.

20 Gennaio 2018 · Giuseppe Pennuto


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