Notifica delle cartelle esattoriali – nullità sanabile ed inesistenza giuridica

Notifica delle cartelle esattoriali - nullità sanabile ed inesistenza giuridica secondo giurisprudenza

Per la Cassazione (sentenze 19854/2004 e 15894/2006) la sanatoria dei vizi di nullità delle notifiche per raggiungimento dello scopo, in seguito alla presentazione del ricorso del contribuente, vale anche per gli atti tributari, cartelle comprese.

Sempre i giudici di legittimità, con la sentenza 12007/2011, hanno chiarito che la natura sostanziale e non processuale dell'avviso di accertamento tributario non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria.

Il vizio di notifica comporta la sanatoria della nullità quando, nonostante la inosservanza delle formalità o delle disposizioni di legge, tra cui quelle concernenti la persona alla quale può essere consegnata la copia dell'atto, la notifica  avviene mediante il rilascio di copia nel luogo o a persona che possano avere un qualche riferimento con il destinatario.

L'inesistenza giuridica della notifica  è rilevabile invece quando viene utilizzata una procedura non prevista dal codice di rito, vale a dire allorché venga eseguita al di fuori dello schema legale come nel caso di nullità, ma, nello stesso tempo, non possa essere dimostrato che la notifica abbia raggiunto lo scopo (cosa che risulta evidente se  il destinatario ricorre nei termini contro la cartella esattoriale per vizio di notifica).

Notifica delle cartelle esattoriali - nullità sanabile ed inesistenza giuridica secondo i giudici delle commissioni tributarie

La Commissione Tributaria Regionale di Milano ha giudicato "inesistenti giuridicamente" le cartelle esattoriali notificate da Equitalia a mezzo posta da parte di semplice dipendenti dell'Ente di riscossione. Il contribuente sosteneva di non aver mai ricevuto la comunicazione, Equitalia con la ricevuta di ritorno "alla mano" affermava invece di aver spedito la raccomandata che era stata ritirata dal custode dello stabile (tra l'altro si trattava di una notifica effettuata in data anteriore al marzo 2008 e quindi non esisteva obbligo di invio della seconda raccomandata informativa).

E' innegabile l'esistenza di un legame fra custode e destinatario e d'altra parte il ricorso presentato dal destinatario della cartella esattoriale (pur se giustificato come conseguente ad una casuale visura presso Equitalia Esatri) lasciava presupporre che la procedura di  notifica avesse comunque raggiunto lo scopo e fosse dunque sanabile. Questa la posizione di Equitalia.

Secondo la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, invece, l'Ufficiale della riscossione (o gli altri soggetti previsti dall'articolo 26, comma 1, del DPR numero 602/73) devono limitarsi a  compilare la relata di notifica, indicando l'ufficio postale da cui parte l'atto e apponendo la propria firma. Essi non possono inviare direttamente, anche se con raccomandata AR.

La Commissione, quindi, ha rigettato la tesi del concessionario della riscossione secondoil quale doveva essere accolta la sanatoria di nullità dell'atto di notifica per il raggiungimento dello scopo, considerando la notifica stessa giuridicamente inesistente.

E la distinzione non è di poco conto, posto che  se la notifica viene ritenuta inesistente il contribuente può farne rilevare i vizi in sede di impugnazione dell'atto mentre  se è nulla la contestazione comporta la sanatoria per raggiungimento dello scopo.

Anche la Commissione provinciale tributaria di Campobasso ha ritenuto che Equitalia non possa inviare cartelle esattoriali per posta. La CTP, con la sentenza numero 113 del 12 giugno 2012, ha circoscritto l’ambito dei poteri di notifica da parte dell'agente per la riscossione, stabilendo che la notifica diretta via posta effettuata da Equitalia senza l’ausilio dell'ufficiale giudiziario o dei messi comunali non è nulla, ma addirittura inesistente e, quindi, non sanabile.

Infatti, nella sentenza si legge ..Per i provvedimenti conseguenti a procedimento amministrativo tributario, escluso l’unico caso previsto dalla legge di notifica diretta col mezzo della posta da parte dell'Ufficio impositore, - ha affermato il giudice tributario- per gli atti di competenza dell'agente della riscossione, la previsione di notifica a mezzo raccomandata A/R di cui all'articolo 26 DPR 602/73 va intesa unicamente come modalità esecutiva della notifica, sempre affidata all'organo preposto dalla legge alla notifica,in sintonia con il disposto dell'articolo 60 DPR 600/73 che espressamente richiama gli articoli 137 e seguenti del codice di procedure civile che disciplinano la notifica come atto proprio ed esclusivo dell'ufficiale giudiziario, anche quando si avvale del servizio postale.

In conformità la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, con la sentenza 656 del 13 dicembre 2011 si è espressa in modo favorevole al contribuente e non conforme al  principio affermato più volte dalla Cassazione secondo cui la sanatoria dei vizi delle notifiche per raggiungimento dello scopo, in seguito alla presentazione del ricorso del contribuente, vale anche per gli atti tributari, cartelle comprese.  Sempre i giudici di legittimità, con la sentenza 12007/2011, hanno chiarito che la natura sostanziale e non processuale dell'avviso di accertamento tributario non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria.  Infatti l'articolo 60 del dpr 600/1973, che detta le regole sul procedimento di notifica degli atti tributari, richiama espressamente le norme del processo civile e, quindi, anche il regime di nullità e sanatorie.

Ciò nonostante la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce ha ritenuto che la cartella esattoriale e tutti gli altri atti emanati dall'agente della riscossione sono provvedimenti sostanziali e non processuali.  E che, dunque, qualora  il contribuente contesti l'atto emanato dal concessionario,  non sia applicabile, in caso di irregolarità della notifica, la sanatoria per raggiungimento dello scopo prevista dal codice di rito.

La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 16370 del 26 settembre 2012, ha stabilito che, in presenza di vizi di notifica, anche riconosciuti come insanabili dalle Commissioni Tributarie, Equitalia può rinotificare la cartella esattoriale entro i termini di decadenza

Il caso affrontato è quello schematizzato di seguito. Equitalia notifica la cartella, il contribuente la impugna sollevando, tra l’altro, un vizio di notifica. La Commissione Provinciale adita, sulla base del solo vizio di notifica, annulla la cartella. Equitalia rinnova la notifica della cartella di pagamento prima che sia trascorso il termine per la proposizione dell'appello (formazione del giudicato), emetteno una nuova cartella di pagamento, .

La Cassazione, nella sentenza indicata, afferma, in sostanza, che il comportamento tenuto da Equitalia è legittimo in quanto non si ha duplicazione della pretesa ma semplice rinnovo della notifica.

E' forse opportuno precisare che il caso appena riportato non riguarda l’avvenuto annullamento del ruolo ad opera della Commissione tributaria, ma una fattispecie di notifica viziata e come tale riconosciuta dalla dalla CTP.

Nella circostanza di annullamento del ruolo da parte della Commissione Tributaria adita Equitalia non può riemmettere la cartella (così dovrebbe essere, almeno fino alla prossima pronuncia della suprema Corte) in quanto spetterebbe all'ente creditore formare un nuovo ruolo privo e solo a questo punto e fermi restando i termini decadenziali di cui all'articolo 25 del DPR 602/73, l'agente della riscossione potrebbe provvedere alla rinotifica della cartella esattoriale trascorsi i canonici 60 giorni senza che il debitore abbia provveduto a soddisfare la pretesa.

Ad ogni buon conto, fino a quando la giurisprudenza non fornirà indicazioni univoche e coerenti sui casi in cui una notifica della cartella esattoriale possa ritenersi nulla (e quindi sanabile) oppure giuridicamente inesistente, il contribuente farà bene a valutare con attenzione il ricorso per vizi di notifica ella cartella esattoriale.

7 Gennaio 2012 · Simonetta Folliero


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