Notifica delle cartelle esattoriali - nullità sanabile ed inesistenza giuridica secondo giurisprudenza


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Per la Cassazione (sentenze 19854/2004 e 15894/2006) la sanatoria dei vizi di nullità delle notifiche per raggiungimento dello scopo, in seguito alla presentazione del ricorso del contribuente, vale anche per gli atti tributari, cartelle comprese.

Sempre i giudici di legittimità, con la sentenza 12007/2011, hanno chiarito che la natura sostanziale e non processuale dell’avviso di accertamento tributario non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria.

Il vizio di notifica comporta la sanatoria della nullità quando, nonostante la inosservanza delle formalità o delle disposizioni di legge, tra cui quelle concernenti la persona alla quale può essere consegnata la copia dell’atto, la notifica  avviene mediante il rilascio di copia nel luogo o a persona che possano avere un qualche riferimento con il destinatario.

L’inesistenza giuridica della notifica  è rilevabile invece quando viene utilizzata una procedura non prevista dal codice di rito, vale a dire allorché venga eseguita al di fuori dello schema legale come nel caso di nullità, ma, nello stesso tempo, non possa essere dimostrato che la notifica abbia raggiunto lo scopo (cosa che risulta evidente se  il destinatario ricorre nei termini contro la cartella esattoriale per vizio di notifica).

7 Gennaio 2012 · Simonetta Folliero

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