Contestazione dell'omessa notifica della cartella esattoriale
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Se il contribuente contesta in giudizio l’omessa notifica della cartella esattoriale, l’Agente della riscossione ha l’onere di provare l’avvenuta notifica, producendo la relata di notifica e la copia della cartella stessa.
Qualora il contribuente deduca l’omessa o invalida notifica della cartella esattoriale, è pacifico che l’agente della riscossione abbia l’onere di provare l’avvenuta notifica.
Tale onere è stato ribadito dalla Cassazione con la sentenza del 11 settembre 2010, numero 19415.
Nel caso esaminato dalla Corte, il ricorrente aveva proposto opposizione avverso la cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento presupposto.
A fronte della contumacia dell’Ufficio, mancava in atti qualsiasi prova in ordine a tale notifica, l’onere della quale incombeva sull’amministrazione rimasta contumace.
Al riguardo la Cassazione ha anche affermato: “allorchè una delle parti deduca in giudizio la nullità o l’inesistenza d’una notifica, il giudice, nel deciderne, non può limitarsi a disattendere la deduzione facendo generiche affermazioni, ma deve individuare i singoli documenti sui quali basa il proprio convincimento, fornendo dettagliata indicazione degli elementi costitutivi di ciascuno (data, provenienza, sottoscrizioni, identificazione dei relativi autori, ecc.) e dando logica dimostrazione del raggiunto convincimento per cui dagli stessi possa desumersi la regolarità della discussa notifica”.
Pacifico è dunque l’onere dell’Agente della riscossione di dimostrare l’avvenuta notifica della cartella.
Ci si chiede tuttavia se debba anche depositare la matrice o la copia della cartella, al fine di provare anche il contenuto della pretesa.
Sul punto i Giudici hanno manifestato opinioni contrastanti.
24 Gennaio 2011 · Antonella Pedone
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