Notifica del decreto ingiuntivo – in caso di irreperibilità relativa del debitore la notifica deve essere rinnovata

Per irreperibilità relativa del destinatario si intende la situazione in cui è perfettamente noto l'indirizzo di residenza (o comunque il domicilio) della persona alla quale l'atto deve essere notificato e tuttavia il destinatario risulta momentaneamente assente nel giorno in cui il notificatore tenta la consegna dell'atto o della successiva raccomandata che lo informa del deposito dell'atto nel comune di residenza (o di domicilio).

Ora, la notifica del decreto ingiuntivo si perfeziona nel momento in cui l’atto è stato consegnato all'ufficiale giudiziario, fermo restando che il consolidamento di tale effetto anticipato per il notificante dipende dal perfezionamento del procedimento di notifica nei confronti del destinatario, con l’effettuazione degli adempimenti da tale norma stabiliti: deposito della copia dell'atto nella casa del comune dove la notifica deve eseguirsi; affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario; notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata informativa con avviso di ricevimento.

Tale ultimo adempimento costituisce ulteriore garanzia per il debitore, onde favorire al massimo l’ingresso dell'atto nella sua sfera di conoscibilità. Ne consegue che l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa deve essere allegato all'atto notificato del decreto ingiuntivo e la sua mancanza provoca la nullità della notifica.

Dall'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, e dalle annotazioni che l’agente postale appone su di esso quando lo restituisce al mittente, infatti, può emergere che la raccomandata non è stata consegnata perché il destinatario risulta trasferito oppure deceduto o, ancora, per altre ragioni le quali comunque rivelano che l'atto in realtà non è pervenuto nella sfera di conoscibilità dell'interessato e che, dunque, l’effetto legale tipico, a tale evento ancorato, non si è prodotto.

In tali circostanze, a meno che l’atto non sia stato indirizzato verso un luogo privo di qualsiasi collegamento con il destinatario (notifica inesistente) la notifica deve essere considerata nulla e, quindi, deve essere rinnovata.

Si tratta, dunque, di una verifica necessaria, postulata del resto dalla stessa previsione normativa nel momento in cui richiede che la spedizione della raccomandata informativa abbia luogo con avviso di ricevimento, tanto più che la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell'articolo 140 codice di procedura civile, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.

E l'allegazione delle risultanze della notifica al debitore della raccomandata informativa consente al giudice di fissare al creditore un termine perentorio per rinnovarla nelle forme alternative previste dalla legge (articolo 143 codice di procedura civile).

Così si sono espressi i giudici di legittimità nella sentenza numero 3552 del 14 febbraio 2014.

21 Giugno 2014 · Ludmilla Karadzic


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