Costituzione in mora del debitore – La notifica
L'atto di costituzione in mora del debitore non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notifica degli atti giudiziari. Nel caso in cui l'atto di costituzione in mora sia inoltrato con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del debitore può essere provata anche sulla base della presunzione di ricevimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, essendo quest'ultimo onerato di provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa.
Questo perché la ricevuta di spedizione dall'ufficio postale costituisce, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, prova certa della spedizione, e da essa consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza.
Questo l'orientamento espresso dai giudici di legittimità nella sentenza numero 26708/13.
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