Notifica omessa o tardiva della cartella esattoriale - L'intervento dell'AdE sui principi per l'individuazione del legittimato passivo
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Su queste basi, l’Agenzia delle entrate, con circolare del 17 luglio 2008 , numero 51/E, ha fissato alcuni principi in ordine all’individuazione del soggetto legittimato passivo nei giudizi aventi ad oggetto atti dell’agente della riscossione, fornendo le seguenti istruzioni per la gestione delle controversie incardinate innanzi alle Commissioni Tributarie:
- per la gestione delle controversie nelle quali sia stata chiamata in causa soltanto l’Agenzia delle entrate per questioni concernenti esclusivamente la regolarità e la validità degli atti dell’agente della riscossione, l’ufficio eccepisce in via preliminare il difetto di legittimazione passiva, in quanto trattasi di vizi imputabili all’attività riscossiva e, successivamente, chiama in causa lo stesso agente della riscossione. Al riguardo si ricorda che la Corte di cassazione ha affermato che la chiamata di terzi nel processo tributario può essere effettuata dal resistente con l’atto di costituzione in giudizio, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del ricorso (Cassazione, sezione tributaria, numero 24563 del 26 novembre 2007; numero 16119 del 20 luglio 2007; numero 7329 del 13 maggio 2003; Circolare numero 98/E del 23 aprile 1996, a commento dell’articolo 23 del decreto legislativo numero 546 del 1992);
- nel caso in cui il ricorrente evochi in giudizio esclusivamente l’agente della riscossione, rilevando l’esistenza di vizi riferibili alla pretesa tributaria, è onere dell’agente della riscossione chiamare in causa l’ufficio competente ai sensi dell’articolo 39 del decreto legislativo numero 112 del 1999, al fine di evitare gli effetti pregiudizievoli di una condanna;
- per la gestione delle controversie nelle quali sia stata chiamata in causa sia l’Agenzia delle entrate sia l’agente della riscossione, per vizi imputabili solo a quest’ultimo, l’ufficio può limitarsi ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva;
- nei casi in cui il ricorrente faccia valere sia vizi ascrivibili all’agente della riscossione sia questioni relative all’esercizio del potere impositivo dell’Amministrazione, l’ufficio legittimato passivo predispone adeguate controdeduzioni con riferimento agli atti di propria competenza.
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7 Settembre 2010 · Antonella Pedone
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Approfondimenti
Notifica della cartella esattoriale mediante raccomandata con avviso di ricevimento
La notifica della cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative è disciplinata dall'articolo 26 del dpr 602/1973: pertanto la notifica può essere eseguita direttamente da parte dell'esattore mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza ...
Omessa notifica dell'avviso di accertamento - Una volta notificata la cartella esattoriale il contribuente può anche scegliere di contestare nel merito la pretesa dell'atto presupposto
In tema di riscossione a mezzo di cartella esattoriale, allorché il contribuente possa contestare sia la pretesa tributaria che la cartella come atto consequenziale, è rimessa al contribuente stesso la scelta di impugnare tale ultimo atto, deducendone ad esempio, la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto, o contestando, in via alternativa, la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti. In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario del servizio di riscossione, al quale, se è fatto esclusivo destinatario dell'impugnazione, incombe l'onere di chiamare in giudizio il predetto ente, se non ...
Il debitore può impugnare la cartella di pagamento della quale sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo
Il debitore può impugnare la cartella di pagamento della quale, a causa dell'invalidità della relativa notifica, sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione. Ora, la legge (articolo 19 decreto legislativo 546/1992) prevede che la mancata notifica di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione solo unitamente a quest'ultimo. Ciò tuttavia, si può ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza ...
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