Notifica cartella esattoriale – nullità insanabile se manca la data di consegna nella copia per il destinatario

Nullità della notifica della cartella esattoriale quando c'è incertezza sulla data

La vicenda trae origine da un ricorso proposto da una società contro una cartella esattoriale, relativa a contributi previdenziali. Nella copia consegnata al destinatario, infatti, mancava l'indicazione della data di effettuazione della notifica. La società, già nel ricorso proposto in primo grado, aveva rilevato la violazione degli articoli 148 e 160 del Codice di procedura civile.

In particolare l'articolo 148 del codice di procedura civile dispone, al primo comma, che l'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notifica mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto.

 L'articolo 160 Codice di procedura civile prevede, invece, che la notifica è nulla, se c'è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data.

Ma la nullità è sanabile? Per giungere ad una conclusione giuridicamente ineccepibile è necessario confrontare la relata in originale e la copia consegnata al destinatario. Se c'è contrasto, fa fede la copia della relata consegnata al destinatario.

In caso di contrasto fra originale e copia della relata di notifica fa fede la copia

Inoltre la sentenza di Cassazione del 15 giugno 2010 numero 14375 recita: "ai fini della validità della notifica ai sensi dell'articolo 148 codice di procedura civile, in caso di contrasto tra i dati risultanti dalla copia di relata allegata all'originale e i dati risultanti dalla copia consegnata al destinatario, occorre far riferimento alle risultanze ricavabili dalla copia in possesso del destinatario, mentre, ove in questa manchi qualche elemento essenziale, la sua presenza nella relata allegata all'originale non è idonea ad escludere la nullità della notifica ai sensi dell'articolo 160 codice di procedura civile".

Dunque, l'unico documento valido ai fini della notifica della cartella esattoriale, quando vi sia contrasto fra originale e copia della relata, è la copia consegnata al destinatario. Per stabilire se si tratta di un vizio di notifica sanabile, resta da capire se le informazioni contenute nella copia della relata siano sufficienti a consentire l'esercizio del diritto di difesa da parte del destinatario.

La nullità della notifica è insanabile se manca la data sulla copia consegnata al destinatario

Specificatamente, con riguardo alla  mancanza, nella copia notificata consegnata al destinatario, della indicazione della data dell'eseguita notifica, è stato affermato che ciò comporta la nullità insanabile della notifica nel caso in cui da questa decorra un termine perentorio entro il quale il destinatario deve esercitare determinati diritti.

Pertanto, manca nella copia della relata di notifica una informazione essenziale per dar modo al destinatario di calcolare i termini temporali necessari per presentare un eventuale ricorso. Pertanto, la notifica della cartella esattoriale in cui manchi, nella copia della relata di notifica, l'informazione relativa alla data di esecuzione della notifica è da considerasi nullà e, per di più, affetta da nullità insanabile.

Così hanno stabilito i giudici di legittimità nella sentenza numero 1210/07.

31 Gennaio 2012 · Rosaria Proietti


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