Notifica della cartella esattoriale – L’onere di esibizione della relata dell’ufficiale giudiziario o dell’avviso di ricevimento postale grava in giudizio sul concessionario della riscossione ben oltre un quinquennio

Grava sul concessionario della riscossione l'onere di provare la regolare notifica della cartella esattoriale: tale onere deve essere assolto mediante produzione in giudizio della relata di notifica, ovvero dell'avviso di ricevimento della raccomandata postale, essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell'Amministrazione finanziaria o attestazioni dell'ufficio postale. In assenza di tali produzioni, l'onere probatorio posto a carico del concessionario non risulta assolto.

Né quest'ultimo può fondatamente avvalersi del disposto di cui all'articolo 26 del Decreto Presidente della Repubblica 602/1973, secondo cui il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notifica o l'avviso di ricevimento, ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuent: tale norma, infatti, non enuclea un'ipotesi di esenzione, oltre il quinquennio, dall'onere della prova a vantaggio del concessionario, limitandosi a stabilire che quest'ultimo conservi la prova documentale della cartella notificata a soli fini di esibizione al contribuente o all'Amministrazione. Ciò non toglie che, per le esigenze connaturate al contenzioso giurisdizionale, trovino pieno e continuativo vigore, se necessario, anche oltre i cinque anni, le disposizioni generali sul riparto e sul soddisfacimento dell'onere probatorio.

Ne consegue che il concessionario è comunque tenuto, indipendentemente dal suddetto obbligo di conservazione nel quinquennio, a fornire in giudizio la prova della notifica della cartella esattoriale: una cosa essendo l'obbligo di conservazione a fini amministrativi, organizzativi ed ispettivi, e tutt'altra l'osservanza dell'onere probatorio, non derogato dalla norma speciale di cui all'articolo 36 del dpr 602/1973.

Si tratta del principio di diritto enunciato dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 1302/2018.

13 Marzo 2018 · Paolo Rastelli


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2 risposte a “Notifica della cartella esattoriale – L’onere di esibizione della relata dell’ufficiale giudiziario o dell’avviso di ricevimento postale grava in giudizio sul concessionario della riscossione ben oltre un quinquennio”

  1. Anonimo ha detto:

    Buongiorno
    in data 20/03/2019 ho ricevuto una cartella esattoriale dal comune per mancato pagamento tassa rifiuti dal 2011 al 2014 della mia abitazione. Premesso che non avevo presentato denuncia nel 2011, il Comune mi invita nel Giugno 2016 a compilare il questionario da far valere come denuncia, in data 03.06.2018 ho presentato il suddetto questionario e in quella sede mi veniva detto che successivamente avrei ricevuto avviso di accertamento con arretrati da pagare, ma fino alla cartella notificata il 20/03/2019, (tra l’altro notificata alla pec aziendale), non ho mai ricevuto nulla, mentre nella stessa cartella viene specificato che il provvedimento iscritto a ruolo è stato notificato in data 20/08/2016. Vi chiedo quindi se posso chiedere la prescrizione almeno per gli anni 2011-2012-2013, e se si in quale modo.
    Grazie

    • Annapaola Ferri ha detto:

      in tema di decadenza dal potere di accertamento del tributo, l’articolo 161 delle legge 296/06 dispone che gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

      Ora, l’avviso di accertamento per la tassa rifiuti 2011 poteva essere notificato entro il 31 dicembre 2016 e l’amministrazione asserisce che l’avviso di accertamento è stato notificato nell’agosto 2016. Se ciò è vero, e potrà verificarlo accedendo agli atti che la riguardano presso l’ufficio comunale preposto alla riscossione coattive dei tributi locali, non può eccepire la prescrizione per l’anno 2011 e per i successivi.

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