Notifica cartella esattoriale: decesso debitore » Che succede in questo caso?

Notifica cartella esattoriale: decesso debitore » Che succede in questo caso?

A chi effettuare la notifica della cartella esattoriale in caso di decesso del contribuente

E' legittima la notifica della cartella esattoriale a casa del contribuente deceduto qualora gli eredi non si facciano trovare.

Questo importante principio è stato stabilito dalla Corte di Cassazione la quale, con la pronuncia 17430/2013, ha sancito che: È valida la cartella di pagamento intestata al contribuente ormai defunto e notificata presso il suo ultimo domicilio, al di là della dichiarazione di successione già presentata all'ufficio delle imposte.

Il debito con l’amministrazione finanziaria dichiarato nel modello Unico va quindi saldato dagli eredi.

A parere degli Ermellini, pertanto, in caso di decesso del contribuente, la cartella esattoriale va notificata agli eredi, che devono indicare i propri recapiti.

In mancanza di questi, la cartella esattoriale va comunque inviata all'indirizzo del de cuius.

Notifica della cartella esattoriale al de cuius - Gli eredi sono obbligati a comunicare dati identificativi e recapiti all'Amministrazione finanziaria

Dalla sentenza in esame deriva l’obbligo per gli eredi del de cuius di rendere noti all'Amministrazione finanziaria, le proprie generalità e i propri recapiti per permettere la notifica di atti tribututari riguardanti il contribuente deceduto.

Altrimenti la via alternativa è quella di effettuare la notifica direttamente al recapito della persona deceduta.

Dunque, è valida la cartella di pagamento intestata al contribuente ormai defunto e notificata presso il suo ultimo domicilio, al di là della dichiarazione di successione già presentata all'ufficio delle imposte.

Notifica della cartella esattoriale al de cuius - La vicenda che ha portato alla pronuncia della Suprema Corte

Una donna lamentava il fatto che una cartella esattoriale fosse intestata a lei e non al marito defunto che aveva presentato l’anno prima il modello unico.

Un vizio, questo, del tutto irrilevante per la Suprema Corte.

I giudici di piazza Cavour, infatti, hanno spiegato come l'articolo 65 II comma dpr. numero 600/1973 prevede che la comunicazione, da detta norma prevista, sia presentata direttamente o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento onde deve escludersi che la stessa possa essere sostituita da altre fonti di conoscenza indirette.

Infatti, in caso di morte del contribuente, la notifica della cartella esattoriale a lui intestata è legittimamente effettuata presso l'ultimo domicilio del defunto ed efficace nei confronti degli eredi, ove questi ultimi non abbiano tempestivamente provveduto alla comunicazione prescritta dall'articolo 65, ultimo comma, del dpr 29 settembre 1973, numero 600, il quale si riferisce alle sole variazioni anagrafiche riguardanti l'indirizzo del destinatario.

Inoltre, non assumono alcun rilievo le indicazioni contenute nella dichiarazione dei redditi, le quali non possono validamente sostituire la predetta comunicazione, che dev’essere presentata direttamente all'ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

18 Ottobre 2013 · Giuseppe Pennuto


Commenti e domande

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6 risposte a “Notifica cartella esattoriale: decesso debitore » Che succede in questo caso?”

  1. Socrates ha detto:

    La mia domanda è relativa alla notifica di un atto da parte di una agenzia della riscossione: Area Srl di Mondovi a mia madre deceduta 21 anni fa. Premetto che non ricordo di aver notificato all’Ufficio territoriale competente dell’Agenzia delle Entrate la mia residenza che però coincide con quella del de cuius mentre è stata regolarmente effettuata e comunicata la successione. Premetto di non aver ritirato l’atto in questione. Vorrei pertanto chiedervi è ancora valida tale notifica a 21 anni dalla morte del de cuius? Posso opporre qualche obiezione? Quali potrebbero essere le conseguenze del mancato ritiro? grazie

    • Dopo un anno dal decesso del debitore della Pubblica Amministrazione, la notifica deve essere indirizzata personalmente ai singoli eredi, e quindi presso il loro indirizzo e con le rispettive generalità indicato sulla busta della raccomandata, indipendentemente dalla circostanza che gli eredi abbiano comunicato, o meno, il decesso del debitore allo specifico creditore esattoriale.

      Pertanto, la scelta di non ritirare la raccomandata in giacenza è quella più appropriata.

      E’ onere del mittente (Area srl di Mondovì) individuare, tramite indagini anagrafiche (stato di famiglia al decesso) gli eredi del debitore defunto.

      Solo per inciso, essendo il mittente un concessionario della riscossione di un ente locale, non si tratta propriamente di una cartella esattoriale ma di una ingiunzione fiscale (ma nulla cambia per quel che attiene la regole di notifica).

  2. antoweb ha detto:

    Gentile Simonetta Folliero,
    la ringrazio per le risposte. A questo punto la mia domanda è, come è possibile che un giudice dichiari sanabile un vizio di notifica e chiedere la rinotifica se il verbale inziale non è stato mai notificato (notificato al vecchio indirizzo significa mai notifdicato o comunque oltre i 90 giorni). In diversi forum ho letto che se il verbale iniziale fu notificato al vecchio indirizzo significa che era scaduto il termine di 90 giorni, quindi come si può sanare?
    Grazie

    • Simonetta Folliero ha detto:

      Il riferimento era generico e limitato, naturalmente, alla circostanza in cui la notifica viziata sia stata comunque perfezionata nei 90 giorni. I vizi di notifica possono essere sempre valutati dal giudice come sanabili o meno.

  3. antoweb ha detto:

    Salve,

    ieri mia moglie ha ritirato dal postino una cartella equitalia inviata in plico tramite raccomandata a/r ma consegnata a casa dal postino e firmata da mia moglie. La cartella è relativa a 2 contravvenzioni rilevate una il 25/09/2010 e una il 15/09/2010. Nel dettaglio non è specificata la data di notifica e io infatti non ricordo di averle ricevute, sicuramente sono state notificate al vecchio indirizzo perchè io il giorno 30/09/2010 (cioè pochi giorni dopo aver preso le contravvenzioni) mi sono trasferito in altro comune, domani mi recherò al comune di roma per fare richiesta di accesso agli atti di notifica e sicuramente rileverò che sarà stata compiuta giacenza al vecchio indirizzo, inoltre ho trovato tra le mie cartel la ricevuta del servizio “seguimi” attivato il 28/10/2010 all’ufficxio postale del comune di residenza precedente. Le mie domande sono le seguenti:

    1) E’ vero che la cartella di equitalia non può essere consegnata come raccomandata /r dal positno?

    2) Se riscontro la mancata/errata notifica dei verbali devo fare ricorso alla cartella esattoriale o posso esercitare il diritto di autotutela direttamente ai vigili di Roma?

    3) Se devo fare ricorso non ho capito se devo farlo ex art 615 (con la nomina obbligatoria del legale) oppure ex legge 689/81. da quello che ho capito non essendoci stata notifica devo avvalermio del ricorso ex legge 689/81 ma così facendo entro nel merito del verbale recuperando i termini del ricorso non avendo mai ricevuto notifica e rischio di perderlo mentre per essere sicuro un legale mi ha consigliato di fare ricorso ex legge 615.

    4) Se faccio ricorso al GdP secondo la legge 689/81 (per non nominare legale) non posso chiedere al giudice l’annullamenmto della cartella per errata notifica del verbale iniziale?

    Grazie mille per la risposta.

    Cordiali Saluti

    • Simonetta Folliero ha detto:

      C’è ampio dibattito giurisprudenziale sulla validità o meno della notifica della cartella esattoriale spedita direttamente da Equitalia con raccomandata A/R. Ma la Cassazione, finora, non ha espresso un orientamento univoco, come spesso accade. Eccepire esclusivamente questa tipologia di vizio rappresenta, dunque, un rischio.

      Il ricorso ex legge 689/81 garantisce al destinatario la c.d. funzione “recuperatoria”. Il destinatario, cioè, può discutere nel merito la legittimità della sanzione che gli è stata comminata, una volta acclarato che il suo diritto di difesa è stato inficiato da una notifica viziata del verbale, come può essere l’invio all’indirizzo prelevato al PRA, che non tiene ancora conto dell’intervenuta variazione anagrafica di residenza. Ma, in questo caso, il ricorrente può solo dimostrare di non aver violato le norme del codice della strada.

      Il ricorso ex art. 615 del c.p.c. (che può essere esperito solo con il supporto di un avvocato) punta, invece, ad ottenere l’annullamento della cartella esattoriale per omessa (o viziata) notifica dell’atto prodromico, cioè del verbale di multa. Il vizio di notifica del verbale di multa potrebbe anche essere valutato dal giudice di merito come sanabile, concedendo alla PA la possibilità di rinotifica dell’atto (la multa), ma sempre nei termini di decadenza (cinque anni dalla violazione).

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