Notifica della cartella esattoriale al de cuius - Gli eredi sono obbligati a comunicare dati identificativi e recapiti all'Amministrazione finanziaria
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Dalla sentenza in esame deriva l’obbligo per gli eredi del de cuius di rendere noti all’Amministrazione finanziaria, le proprie generalità e i propri recapiti per permettere la notifica di atti tribututari riguardanti il contribuente deceduto.
Altrimenti la via alternativa è quella di effettuare la notifica direttamente al recapito della persona deceduta.
Dunque, è valida la cartella di pagamento intestata al contribuente ormai defunto e notificata presso il suo ultimo domicilio, al di là della dichiarazione di successione già presentata all’ufficio delle imposte.
18 Ottobre 2013 · Giuseppe Pennuto
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La mia domanda è relativa alla notifica di un atto da parte di una agenzia della riscossione: Area Srl di Mondovi a mia madre deceduta 21 anni fa. Premetto che non ricordo di aver notificato all’Ufficio territoriale competente dell’Agenzia delle Entrate la mia residenza che però coincide con quella del de cuius mentre è stata regolarmente effettuata e comunicata la successione. Premetto di non aver ritirato l’atto in questione. Vorrei pertanto chiedervi è ancora valida tale notifica a 21 anni dalla morte del de cuius? Posso opporre qualche obiezione? Quali potrebbero essere le conseguenze del mancato ritiro? grazie
Dopo un anno dal decesso del debitore della Pubblica Amministrazione, la notifica deve essere indirizzata personalmente ai singoli eredi, e quindi presso il loro indirizzo e con le rispettive generalità indicato sulla busta della raccomandata, indipendentemente dalla circostanza che gli eredi abbiano comunicato, o meno, il decesso del debitore allo specifico creditore esattoriale.
Pertanto, la scelta di non ritirare la raccomandata in giacenza è quella più appropriata.
E’ onere del mittente (Area srl di Mondovì) individuare, tramite indagini anagrafiche (stato di famiglia al decesso) gli eredi del debitore defunto.
Solo per inciso, essendo il mittente un concessionario della riscossione di un ente locale, non si tratta propriamente di una cartella esattoriale ma di una ingiunzione fiscale (ma nulla cambia per quel che attiene la regole di notifica).
Gentile Simonetta Folliero,
la ringrazio per le risposte. A questo punto la mia domanda è, come è possibile che un giudice dichiari sanabile un vizio di notifica e chiedere la rinotifica se il verbale inziale non è stato mai notificato (notificato al vecchio indirizzo significa mai notifdicato o comunque oltre i 90 giorni). In diversi forum ho letto che se il verbale iniziale fu notificato al vecchio indirizzo significa che era scaduto il termine di 90 giorni, quindi come si può sanare?
Grazie
Il riferimento era generico e limitato, naturalmente, alla circostanza in cui la notifica viziata sia stata comunque perfezionata nei 90 giorni. I vizi di notifica possono essere sempre valutati dal giudice come sanabili o meno.
Salve,
ieri mia moglie ha ritirato dal postino una cartella equitalia inviata in plico tramite raccomandata a/r ma consegnata a casa dal postino e firmata da mia moglie. La cartella è relativa a 2 contravvenzioni rilevate una il 25/09/2010 e una il 15/09/2010. Nel dettaglio non è specificata la data di notifica e io infatti non ricordo di averle ricevute, sicuramente sono state notificate al vecchio indirizzo perchè io il giorno 30/09/2010 (cioè pochi giorni dopo aver preso le contravvenzioni) mi sono trasferito in altro comune, domani mi recherò al comune di roma per fare richiesta di accesso agli atti di notifica e sicuramente rileverò che sarà stata compiuta giacenza al vecchio indirizzo, inoltre ho trovato tra le mie cartel la ricevuta del servizio “seguimi” attivato il 28/10/2010 all’ufficxio postale del comune di residenza precedente. Le mie domande sono le seguenti:
1) E’ vero che la cartella di equitalia non può essere consegnata come raccomandata /r dal positno?
2) Se riscontro la mancata/errata notifica dei verbali devo fare ricorso alla cartella esattoriale o posso esercitare il diritto di autotutela direttamente ai vigili di Roma?
3) Se devo fare ricorso non ho capito se devo farlo ex art 615 (con la nomina obbligatoria del legale) oppure ex legge 689/81. da quello che ho capito non essendoci stata notifica devo avvalermio del ricorso ex legge 689/81 ma così facendo entro nel merito del verbale recuperando i termini del ricorso non avendo mai ricevuto notifica e rischio di perderlo mentre per essere sicuro un legale mi ha consigliato di fare ricorso ex legge 615.
4) Se faccio ricorso al GdP secondo la legge 689/81 (per non nominare legale) non posso chiedere al giudice l’annullamenmto della cartella per errata notifica del verbale iniziale?
Grazie mille per la risposta.
Cordiali Saluti
C’è ampio dibattito giurisprudenziale sulla validità o meno della notifica della cartella esattoriale spedita direttamente da Equitalia con raccomandata A/R. Ma la Cassazione, finora, non ha espresso un orientamento univoco, come spesso accade. Eccepire esclusivamente questa tipologia di vizio rappresenta, dunque, un rischio.
Il ricorso ex legge 689/81 garantisce al destinatario la c.d. funzione “recuperatoria”. Il destinatario, cioè, può discutere nel merito la legittimità della sanzione che gli è stata comminata, una volta acclarato che il suo diritto di difesa è stato inficiato da una notifica viziata del verbale, come può essere l’invio all’indirizzo prelevato al PRA, che non tiene ancora conto dell’intervenuta variazione anagrafica di residenza. Ma, in questo caso, il ricorrente può solo dimostrare di non aver violato le norme del codice della strada.
Il ricorso ex art. 615 del c.p.c. (che può essere esperito solo con il supporto di un avvocato) punta, invece, ad ottenere l’annullamento della cartella esattoriale per omessa (o viziata) notifica dell’atto prodromico, cioè del verbale di multa. Il vizio di notifica del verbale di multa potrebbe anche essere valutato dal giudice di merito come sanabile, concedendo alla PA la possibilità di rinotifica dell’atto (la multa), ma sempre nei termini di decadenza (cinque anni dalla violazione).