Notifica delle cartelle esattoriali – ad Equitalia l’onere probatorio sulla correttezza della notifica

Notifica delle cartelle esattoriali – ad Equitalia l’onere probatorio sulla correttezza della notifica

Se il contribuente contesta la mancata notifica delle cartelle esattoriali, il concessionario della riscossione deve produrre in giudizio non solo le relate di notifica ma anche copia delle cartelle medesime.

In giudizio Equitalia deve produrre copia della cartella esattoriale oltre alle relate di notifica

Ciò è quanto emerso da alcune recenti sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Parma (Sent.

CTP di Parma numero 39/01/10 e numero 40/01/10), secondo le quali il comportamento del concessionario - che nel caso di specie si era riservato di produrre solo le relate di notifica - viene ritenuto addirittura errato, "in quanto è noto che le relate, se non accompagnate dalle relative cartelle di pagamento, non hanno alcun valore in quanto nulla dimostrano in merito alla spettanza di un credito tributario o meno" (si veda Sentenza CTP di Parma numero 40/01/10).

Nel caso in questione, dunque, veniva contestata dal contribuente la legittimità della procedura esecutiva, in quanto non risultava assolutamente provata la notifica delle cartelle esattoriali e soprattutto il loro effettivo contenuto.

Equitalia deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relata di notifica

Tale obbligo, d'altronde, deriva dall'articolo 26, comma 4, del DPR numero 602/73, il quale prevede che "il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notifica o l'avviso di ricevimento ed ha obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione".

Allo stesso modo, inoltre, si è espressa anche la Suprema Corte, la quale ha motivato la propria posizione facendo riferimento non solo al predetto articolo 26 ma anche al principio dell'onere della prova (espresso dall'articolo 2697 cc che prevede "Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda").

Equitalia deve assolvere l'onere probatorio sulla ritualità e tempestività della notifica

Proprio in aderenza a questi principi, la Corte di Cassazione ha chiarito che ai sensi degli articoli 2697 cc e 26 del DPR numero 602/73, debba essere l'agente della riscossione ad assolvere l'onere probatorio circa il contenuto delle cartelle di pagamento indirizzate al contribuente nonché la ritualità e tempestività della loro notifica (ordinanza della Corte di Cassazione numero 22041 del 28/10/10).

Si riporta, infatti, uno stralcio della predetta ordinanza dove la Suprema Corte dichiara "... questo Collegio è stato edotto del solo fatto che sono state notificate alcune cartelle, ma non è stato posto in condizione di sapere esattamente quali perché la Concessionaria non le ha prodotte".

Notifica e contenuto delle cartelle esattoriali

Alla luce di quanto detto, dunque, è importante evidenziare ancora una volta che Equitalia è chiamata ad assolvere un doppio onere probatorio, ossia:

  1. provare la NOTIFICA delle cartelle, attraverso la produzione in giudizio delle relate di notifica;
  2. provare il CONTENUTO delle cartelle, attraverso la produzione in giudizio di copia degli atti notificati al contribuente.

Solo grazie a questa documentazione il concessionario della riscossione potrà dimostrare la piena legittimità delle cartelle di pagamento e quindi delle pretese avanzate nei confronti del contribuente.

Contributo a cura dello Studio Legale Tributario Sances

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7 Gennaio 2011 · Paolo Rastelli


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Una risposta a “Notifica delle cartelle esattoriali – ad Equitalia l’onere probatorio sulla correttezza della notifica”

  1. marco longhini ha detto:

    Le notifiche eseguite ai sensi dell’art. 139 c.p.c, ovvero ai sensi dell’art. 7 della Legge 890/82 .

    La notifica della cartella easttoriale, da chiunque eseguita, richiede che si dia espressamente atto oltre che dell’inutile tentativo di consegna a mani proprie per l’assenza del destinatario, e altresì, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto.

    Pertanto è nulla la notificazione nelle mani dei soggetti diversi dal destinatario quando la relazione dell’ufficiale notificante non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata.

    Ulteriore elemento di nullità della notificazione nelle mani dei soggetti diversi dal destinatario, consegue alla omessa spedizione della raccomandata stabilita dal quarto comma dell’art 139 c.p.c.
    In ordine alla notifica della cartella di pagamento, bisogna considerare inoltre la sentenza n. 909 del 23 ottobre 2009, della Commissione tributaria provinciale di Lecce che, ha affermato come inesistente la notifica a mezzo posta degli atti di Equitalia eseguita direttamente e non tramite agente all’uopo abilitato.

    Difatti, sebbene l’art. 26, comma 1, secondo periodo, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato “Notificazione della cartella di pagamento”, preveda la possibilità, per gli Agenti della riscossione, di notificare i propri atti per posta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, esso, tuttavia, individua espressamente quali agenti notificatori gli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, i messi comunali o gli agenti della polizia municipale.

    In base all’art. 26, comma 1, primo periodo, citato, quindi, la notificazione deve sempre essere effettuata da un agente notificatore abilitato, il quale può anche avvalersi del servizio postale, mentre sono certamente illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all’uopo abilitato. Poiché, tuttavia, nel caso de quo, le condizioni di cui all’art. 26 cit. non sono state rispettate, è evidente l’inesistenza della notifica. A nulla vale invece, il solo secondo periodo del succitato art. 26, primo comma, secondo il quale “la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.

    Infatti, mentre il primo periodo del comma 1 dell’art. 26 si limiterebbe a individuare – con un’elencazione tassativa – i soggetti legittimati all’esecuzione della notifica, il secondo periodo del comma 1 indicherebbe il modo attraverso il quale i soggetti di cui al periodo precedente possono eseguirla. In pratica, pur rimanendo fermi i soggetti autorizzati, questi, a loro volta, invece che direttamente, possono ricorrere all’ausilio del servizio postale per la notifica degli atti.

    Per quanto riguarda la mancanza della relata di notifica sull’originale dell’atto notificato, sul punto, v’è da considerare l’orientamento della Suprema Corte di Cassazione, il quale afferma che costituendo la relata di notifica momento fondamentale del procedimento notificatorio, sia ai sensi del codice di rito che delle norme speciali, la mancata apposizione della stessa sull’originale o sulla copia consegnata al destinatario, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 890 del 1982, comporta, non l’irregolarità, ma la nullità della notificazione (Corte di Cass., sent. n. 9377 del 21 aprile 2009; Corte di Cass., sent. n. 9493 del 22 aprile 2009).

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