Non interrompe la prescrizione l’atto di costituzione in mora notificato con raccomandata a soggetto estraneo al debitore
Un atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti e, in particolare, l’effetto interruttivo della prescrizione del credito preteso, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari.
Pertanto, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull’arrivo della raccomandata all’indirizzo del destinatario, che dovrà, dal suo canto, provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa.
Se, tuttavia, emerge la circostanza della totale estraneità, al debitore, del soggetto che ha firmato per ricevuta la raccomandata e si evidenzia che non risulta alcuna relazione fra il destinatario e chi sottoscrive la ricevuta, viene accertata l’impossibilità per il debitore di avere notizia dell’atto e dunque, l’impossibilità di attribuire ad esso l’effetto interruttivo della prescrizione del credito vantato dal mittente.
Insomma, la spedizione di un atto di costituzione in mora al corretto indirizzo del destinatario non basta, da sola, per presumere che il destinatario l’abbia conosciuto. A tal fine è invece necessario che il plico sia effettivamente pervenuto a destinazione, in quanto il principio di presunzione di conoscenza, posto dal codice vivile, opera per il solo fatto oggettivo dell’arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione, ma non quando l’agente postale abbia consegnato lo stesso a soggetto del tutto estraneo al destinatario.
Questo il principio enunciato dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 11744/15.
15 Giugno 2015 · Marzia Ciunfrini
Argomenti correlati: costituzione in mora, notifica diretta degli atti tramite servizio postale, prescrizione dei debiti, prescrizione e decadenza dei debiti, recupero crediti, recupero crediti diffida ad adempiere e messa in mora debitore
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Stai leggendo Non interrompe la prescrizione l’atto di costituzione in mora notificato con raccomandata a soggetto estraneo al debitore • Autore Marzia Ciunfrini • Articolo pubblicato il giorno 15 Giugno 2015 • Ultima modifica effettuata il giorno 15 Giugno 2015 • Classificato nelle categorie costituzione in mora, notifica diretta degli atti tramite servizio postale, prescrizione dei debiti, prescrizione e decadenza dei debiti, recupero crediti, recupero crediti diffida ad adempiere e messa in mora debitore • Numero di commenti e domande: 0. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.' .