Notifica degli atti tributari nulla senza l’invio della raccomandata informativa

Notifica degli atti tributari nulla senza l’invio della raccomandata informativa

Obbligatoria una raccomandata informativa che renda noto il destinatario dell'avvenuto recapito dell'atto tributario, nel caso in cui la consegna sia effettuata a persona diversa. In assenza, la notifica dell'atto tributario è insabilmente nulla.

Raccomandata informativa nella procedura di notifica degli atti tributari

Questo il principio applicato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Novara con la sentenza numero 35 del 28 giugno 2010.

La vicenda trae origine da un ricorso presentato da un contribuente che si era visto notificare una cartella di pagamento per € 81.576,78 a seguito di avviso di accertamento.

Il contribuente ha impugnato la cartella eccependo la nullità della notifica dell'avviso di accertamento, in quanto questo era stato consegnato alla moglie e non gli era stata inviata la raccomandata informativa prevista dall'articolo 60, DPR 600/1973 così come modificato dal decreto legge 4 luglio 2006, numero 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, numero 248.

Tale disposizione, infatti, prevede esplicitamente che “se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notifica, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo da notizia dell'avvenuta notifica dell'atto o dell'avviso, a mezzo lettera raccomandata informativa”.

Precedentemente alla modifica normativa, l’invio della raccomandata informativa non era sempre obbligatorio: ciò era previsto, se gli atti venivano notificati ex articolo 139 codice di procedura civile personalmente dall'ufficiale giudiziario, “dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte” (articolo 60, DPR 600/1973), soltanto se l’atto veniva consegnato al portiere o al vicino di casa; la raccomandata informativa era, invece, sempre necessaria nel caso di notifica a mezzo posta “se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto” (articolo 7, co. 6, legge 891/1981).

Con la modifica intervenuta nel 2006, quindi, l’invio della raccomandata informativa è stato esplicitamente esteso a tutti i casi in cui l’atto è consegnato a persona diversa dal destinatario, a prescindere dal fatto che la notifica avvenga a mezzo posta piuttosto che mediante consegna da parte dell'ufficiale giudiziario o di uno degli altri soggetti abilitati.

Conseguentemente l’omesso invio della raccomandata informativa ha violato esplicitamente il dettato legislativo e, come ha affermato la stessa Commissione, ha leso il diritto di difesa dell'articolo 24 Cost.

Conseguentemente, non solo l’avviso di accertamento ma anche la stessa cartella di pagamento su di esso fondata è stato annullata.

L’interpretazione citata, che appare assolutamente corretta, apre con evidenza nuove frontiere di tutela per il contribuente, che spesso non riceve tale raccomandata informativa, e gli permette di impugnare anche atti che altrimenti dovrebbero essere considerati definitivi.

Raccomandata informativa nella procedura di notifica degli atti tributari - La giurisprudenza

L’attuale crisi economica spinge anche l’Agenzia delle Entrate a premere sull’acceleratore per incrementare le entrate fiscali. L’aumento del carico di lavoro, tuttavia, porta spesso con sé il rischio della commissione di errori che in materia fiscale si traducono in violazioni di diritti fondamentali dei contribuenti.

Come noto, ai sensi dell'articolo6, legge 212/2000 (Statuto del Contribuente) uno dei principali diritti del contribuente è quello della piena conoscibilità e conoscenza degli atti fiscali a loro indirizzati, conoscenza che viene garantita attraverso quel complesso di norme che disciplinano le notifiche tributarie.

Caso di particolare delicatezza è quello in cui l’atto non viene consegnato al destinatario, temporaneamente assente, ma a un soggetto diverso oppure depositato all'ufficio postale ovvero in Comune.

Su tali fatti si è recentemente pronunciatala Suprema Cortedi Cassazione che con la sentenza numero 11993/2011 ha chiarito un principio di fondamentale importanza su cui è bene attirare l’attenzione del lettore.

A garanzia del destinatario, infatti, la legge ha previsto che chi provvede alla notifica si curi di inviare al destinatario una lettera raccomandata informativa con cui quest’ultimo viene messo al corrente dell'avvenuta consegna dell'atto a una diversa persona (comunque legittimata a riceverlo) o del deposito presso la casa comunale o l’ufficio postale, laddove nessuno sia stato trovato.

L’importanza di tale adempimento è tale chela Corte Costituzionale, con la sentenza numero 3/2010 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'articolo 140 codice di procedura civile nella parte in cui non legava il perfezionamento della notifica all'invio della predetta raccomandata informativa.

La menzionata sentenza della Corte di Cassazione ha portato il principio della Consulta a una logica conseguenza: se la raccomandata informativa non viene ricevuta o, comunque, non giunge al domicilio del destinatario dell'atto tributario, non può considerarsi perfezionato il procedimento di notifica.

Infatti, ai fini della validità della notifica di un atto processuale, ai sensi dell'articolo 140 codice di procedura civile è necessario che il notificante comprovi l’avvenuta ricezione, da parte del destinatario, della raccomandata confermativa dell'effettivo compimento di tutte le formalità previste dalla norma (o il perfezionamento della cd. compiuta giacenza)[…]. Non è, infatti, più sufficiente a tal fine […] la mera spedizione di detta raccomandata informativa al destinatario, non accompagnata dal deposito della cd. ricevuta di ritorno.

La violazione del richiamato principio è di tale gravità che la notifica non è considerata soltanto nulla ma, addirittura, inesistente con la conseguenza che la pretesa dell'Erario non può considerarsi legittimamente avanzata.

27 Dicembre 2010 · Giorgio Valli


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