Notifica degli atti giudiziari a mezzo posta – Il servizio può essere affidato ad operatori diversi da Poste Italiane

Premessa

Per evitare confusione, si richiama l'attenzione del lettore alla circostanza che l'articolo tratta la notifica degli atti quando effettuata dall'Ufficiale Giudiziario servendosi dei servizi postali (notifica indiretta a mezzo posta) e non della notifica di avvisi di accertamento fiscali, cartelle esattoriali e verbali di sanzioni amministrative effettuate direttamente dalla Pubblica Amministrazione tramite i servizi postali (notifica diretta a mezzo posta).

La differenza è sostanziale: ad esempio, con la notifica diretta a mezzo posta non è previsto l'invio, con raccomandata AR al destinatario, dell'avviso di inizio giacenza dell'atto presso l'ufficio postale qualora il destinatario risultasse temporaneamente irreperibile.

Con la notifica diretta a mezzo posta, in caso di temporanea irreperibilità del destinatario, l'operazione si conclude con un semplice avviso di inizio giacenza (spesso lasciato in cassetta postale) senza obbligo di successivo invio della raccomandata informativa.

La legge 205/2017 (legge di Bilancio 2018) ha stabilito che, a partire dal mese di gennaio 2018, il servizio di notifica degli atti giudiziari in materia civile, amministrativa e penale inviati a mezzo posta dall'ufficiale giudiziario, può essere erogato anche da operatori postali in possesso di una licenza rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico. In pratica, la notifica degli atti effettuata tramite ufficiale giudiziario a mezzo posta, non sarà più una prerogativa degli operatori di Poste Italiane.

Gli ufficiali giudiziari, per la notifica degli atti a mezzo del servizio postale e per le comunicazioni a mezzo di lettera raccomandata connesse con la notifica di atti giudiziari, devono servirsi di speciali buste e moduli, per avvisi di ricevimento, conformi al modello approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (e non più da Poste Italiane).

Smarrimento dell’avviso di ricevimento

Lo smarrimento dell’avviso di ricevimento non dà diritto ad alcuna indennità, ma l’operatore postale incaricato è tenuto a rilasciare, senza spese, un duplicato o altro documento comprovante il recapito del piego in formato cartaceo e a farlo avere al mittente. Quando il mittente ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata, l’operatore forma una copia per immagine su supporto analogico dell’avviso di ricevimento e provvede, entro tre giorni dalla consegna del piego al destinatario, a trasmettere con modalità telematiche la copia dell’avviso al mittente. In alternativa, l’operatore postale genera l’avviso di ricevimento direttamente in formato elettronico e lo trasmette al mittente. L’originale dell’avviso di ricevimento trasmesso in copia è conservato presso l’operatore postale, dove il mittente può ritirarlo. Per ogni piego smarrito, l'operatore postale incaricato corrisponde un indennizzo nella misura prevista dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Consegna dell'atto al destinatario

L'operatore postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego e' consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni. In mancanza delle persone indicate al periodo precedente, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, e' comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario. L'avviso di ricevimento e di documenti attestanti la consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale e' consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo.

Quando il destinatario rifiuta di firmare l'avviso di ricevimento

Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare documenti attestanti la consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l'operatore postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità, appone la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che é subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. Analogamente, la prova della consegna é fornita dall'addetto alla notifica nel caso di impossibilità o impedimento determinati da analfabetismo o da incapacità fisica alla sottoscrizione.

Quando il destinatario è assente e le persone abilitate si rifiutano di prendere in consegna dell'atto

Se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se l'operatore postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego e' depositato lo stesso giorno presso il punto di deposito più vicino al destinatario. Per il ritiro della corrispondenza inesitata l'operatore postale di riferimento deve assicurare la disponibilità di un adeguato numero di punti di giacenza o modalità alternative di consegna della corrispondenza inesitata al destinatario, secondo criteri e tipologie definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, tenuto conto delle esigenze di riservatezza, sicurezza, riconoscibilità ed accessibilità richieste dalla natura del servizio. In ogni caso, deve essere assicurata la diretta supervisione e responsabilità dell'operatore postale, presso i punti di giacenza o sulle modalità alternative di consegna della corrispondenza inesitata, in relazione alla custodia ed alle altre attività funzionali al ritiro o alla consegna degli invii.

Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica e' stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo del punto di deposito, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notifica si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sara' restituito al mittente.

La notificazione si ha per eseguita dalla data del ritiro del piego, se anteriore al decorso del termine di dieci giorni. In tal caso, l'impiegato del punto di deposito lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato che ne ha curato il ritiro, è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione.

Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata informativa, senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente con annotazione in calce, sottoscritta dall'operatore postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione atto non ritirato entro il termine di dieci giorni e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato, il piego stesso e' restituito al mittente con annotazione in calce, sottoscritta dall'operatore postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione non ritirato entro il termine di sei mesi e della data di restituzione. Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notifica si ha per eseguita alla data risultante da quanto riportato sull'avviso stesso.

11 Gennaio 2018 · Tullio Solinas


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