Notifica degli atti – conoscenza legale e conoscenza fattuale

La Cassazione nella sentenza numero 13970 del 26 luglio 2004 ha precisato: ... deve ritenersi operante nell'ordinamento vigente un principio generale secondo il quale, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento vincolato.

In altre parole al fine del rispetto di un termine pendente a carico del notificante, è sufficiente che l’atto sia tempestivamente consegnato all'ufficiale giudiziario (o al messo o alle poste).

Mentre i termini per la tutela in giudizio del destinatario vengono fatti decorrere dal momento in cui è concreta la conoscibilità dell'atto a lui notificato, ovvero con il ricevimento dell'atto (o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione nel caso di irreperibilità).

Sotto quest'ultimo aspetto è tuttavia doveroso, svolgere delle ulteriori considerazioni.

La Corte di Cassazione ha individuato, con la sentenza numero 7051 del 9 maggio 2012, il dies a quo da cui decorre il termine perentorio per l’opposizione agli atti, facendolo coincidere con il momento della conoscenza fattuale dell'atto, laddove la conoscenza "legale", vale a dire la corretta notifica, sia venuta meno.

Secondo i giudici di piazza Cavour, infatti, ai fini del decorso del termine perentorio per la proposizione dell'opposizione, qualora la notifica non sia stata perfezionata correttamente, vale il principio della piena validità della conoscenza di fatto.

Naturalmente, dovrà essere il contribuente a dimostrare quando egli ha avuto conoscenza effettiva dell'atto. Ad esempio, un contribuente che non abbia ricevuto la cartella (perché notificata presso la precedente residenza) potrà venire a conoscenza della stessa attraverso la notifica di un atto successivo (presumibilmente un avviso di ipoteca) oppure casualmente a seguito della richiesta di un estratto di ruolo presso lo sportello del concessionario. In questi casi, dunque, i termini partono da quando il contribuente ha avuto concretamente la possibilità di conoscere il predetto atto.

Per fare una domanda sulle procedure di notifica degli atti (cartelle esattoriali, verbali di multa, avvisi di mora, avvisi di accertamento) e su tutti gli argomenti correlati all'articolo, clicca qui.

27 Agosto 2013 · Giuseppe Pennuto




Commenti e domande

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4 risposte a “Notifica degli atti – conoscenza legale e conoscenza fattuale”

  1. Stefania Mante ha detto:

    Buongiorno, vorrei sapere una cosa, ho ricevuto oggi un avviso bonario dal comune di Roma, per il mancato pagamento di sanzioni pecuniarie amministrative per violazione alle norme del codice della strada. In allegata c’è la fotocopia della raccomandata da me mai ritirata, con apposto il timbro che dice “Non ritirata al 90 giorno…giacenza mittente” il timbro non si legge correttamente. Io non ha mai ricevuto nessuna notifica della giacenza di questa raccomandata, nessun bigliettino nella posta, nessuna seconda raccomandata che mi avvisava ulteriormente, ero totalmente all’oscuro di questa multa, secondo quello che avete scritto io non sono stata adeguatamente avvisata, non ho avuto la conoscenza legale effettiva dell’atto. Ora come mi devo comportare a chi devo fare ricorso? al giudice di pace? dai vigili…mi potete aiutare, perché trovo assurdo che la multa di divieto di sosta di 41€ sia diventata di 102€.

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Nell’articolo si parla di notifiche non perfezionate correttamente, ad esempio ad un indirizzo diverso da quello di residenza del destinatario oppure al vecchio indirizzo di residenza dopo i 30 giorni dalla data di avvenuta variazione.

      Purtroppo, la giurisprudenza ha ritenuto valide le notifiche degli atti (multe, cartelle esattoriali, avvisi di accertamento) effettuate servendosi dei normali servizi postali con raccomandata A/R: in questo caso, qualora il destinatario sia temporaneamente assente ed il postino non individui congiunti del destinatario legittimati a prendere in consegna l’atto, quest’ultimo viene posto in giacenza presso l’ufficio postale e la procedura di notifica s’intende legittimamente perfezionata decorsi dieci giorni (anche se non si provvede al ritiro del plico).

      Non c’è più l’obbligo della seconda raccomandata informativa e il postino deve solo lasciare un avviso di giacenza. Ma se non provvede, è praticamente impossibile dimostrarlo, dal momento che nessuno può escludere che l’avviso sia andato smarrito o sia stato sottratto dalla cassetta postale. Sul problema che le notifiche dirette degli atti attraverso i servizi di Poste Italiane non garantiscano più il destinatario, può consultare questo articolo.

  2. dandrea.e ha detto:

    Buongiorno io ho una domanda sul tema notifica.

    1. Ho ricevuto a fine 2013 una notifica per omessa dichiarazione dei redditi relativa al 2008 (sono una lavoratrice dipendente e non ho mai avuto bisogno di fare la dichiarazione dei redditi. Nel 2008 ho cambiato azienda e per ignoranza non ho presentato la dichiarazione dei redditi) . Mi dicono che hanno tempo 5 anni per emetterla.

    2. Hanno inviato la notifica al mio indirizzo di residenza a settembre. io non vivo lì – ho il domicilio da un’altra parte – e per motivi di salute per ricovero in ospedale – no ritirato la posta per un paio di mesi. A dicembre ho ritirato in posta una specie di scontrino bianco di inizio settembre che mi diceva di andare alle poste centrali a ritirare un atto lì depositato. Ho ritirato il 30 dicembre (risulta ora sul timbro della busta), data in cui ho potuto leggere la notifica.
    All’agenzia delle entrate mi dicono che non è possibile fare + niente per mediare l’importo della sanzione, che era possibile ridurla ad un sesto solo nei primi 60 giorni, ora mi pago tutto tasse + sanzione + interessi.

    Domanda. Non posso davvero + fare niente? Ha senso prendere un avvocato? E’ possibile che lo stato aspetta 5 anni per farmi rilevare un errore nel pagamento delle tasse (su cui devo pagare anche gli interessi) e io non posso avere una dilazione di un paio di mesi per la mediazione, quando ci sono circostanze motivate e documentabili del mio ritardo nella lettura? io a questo punto non so cosa fare. La cartella è ancora nelle mani dell’agenzia delle entrate che quando chiedo se mi concedono di mediare mi dicono che per loro i tempi sono scaduti e la cartella è come se fosse già iscritta a ruolo, ma se poi chiedo di saldare tutto subito per non aspettare 6 mesi le cartelli di equitalia dicono che la cartella è ancora in mano loro ed è possibile.

    Grazie

    • L’Agenzia delle entrate ha rilevato che sono ormai decorsi i 60 giorni dalla notifica dell’accertamento ed il destinatario ha ritenuto di non ottemperare alla pretesa, magari avvalendosi dell’istituto dell’acquiescenza con la riduzione delle sanzioni. Il debito è stato iscritto a ruolo, ma non ancora trasmesso ad Equitalia per la riscossione coattiva.

      Questa la ragione per cui all’Agenzia le riferiscono che, se vuole, può ancora saldare il dovuto senza attendere la notifica della cartella esattoriale da parte di Equitalia e farsi carico, così, di ulteriori spese di esazione. Ma, senza beneficiare dello sconto previsto dalla legge per chi paga entro i sessanta giorni dalla notifica.

      Peraltro, un atto tributario deve essere notificato presso la residenza del destinatario. In caso di temporanea irreperibilità di quest’ultimo la notifica si intende perfezionata decorsi 10 giorni di giacenza presso l’ufficio postale. Nei sei mesi successivi è ancora possibile, per il destinatario, il ritiro della comunicazione. Ma, la data di notifica resta quella successiva ai dieci giorni di giacenza. Mentre a nulla rileva la data di ritiro effettivo della comunicazione.

      Non credo, purtroppo, ci sia spazio per un contenzioso. Devo anche aggiungere che, a mio parere, se trovasse un professionista disposto ad assisterla dietro compenso, si tratterebbe certamente di un professionista per niente onesto.

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