Notifica degli atti a mezzo del servizio postale – legittimità della notifica diretta

I luoghi in cui può essere effettuata la notifica dell'atto

Cominciamo col dire che la notifica di un atto deve essere effettuata presso la residenza anagrafica del debitore.

E' pur vero che quando l'atto ha origine  da debiti di natura tributaria la sua notifica va eseguita presso il domicilio fiscale del contribuente e questo potrebbe non coincidere con la residenza anagrafica. Ma, per semplicità di esposizione, ci limiteremo ad analizzare la procedure di notifica dell'atto per un soggetto persona fisica (escludendo, dunque, le società) nell'ipotesi più comune in cui residenza anagrafica e domicilio fiscale coincidano.

La notifica dell'atto a mezzo posta

Si tratta della procedura di notifica ormai più frequentemente utilizzata. Regolata dall'articolo 149 del codice di procedura civile, si effettua nelle norme previste dalla legge 20 novembre 1982, numero 890, e ad essa possono ricorrere le pubbliche amministrazioni ed Equitalia.

Presuppone la collaborazione fra l'agente notificatore e l'agente postale.  L'agente notificatore può essere  un ufficiale giudiziario, un ufficiale della riscossione - funzione cui si accede tramite concorso pubblico e successivo esame di abilitazione - un agente della polizia municipale o un messo comunale. L'agente postale è il postino che tutti conosciamo.

Compito dell'agente notificatore è quello di scrivere la relazione di notifica (in gergo relata di notifica) sull'originale e sulla copia dell'atto, indicando l'ufficio postale attraverso il quale viene trasmessa la copia al destinatario.

La formula comunemente adottata è la seguente Il 15 novembre 2012, io sottoscritto ho notificato copia del presente atto a Pinco Pallino, mediante spedizione a mezzo del servizio postale in piego raccomandato con avviso di ricevimento, consegnato per la spedizione all'ufficio postale di Roma 15 in pari data. La relata è rubricata al numero 127/12 del registro cronologico. Si allega ricevuta dell'avviso di ricevimento. In fede.

L'agente notificatore deve poi inserire la copia dell'atto da notificare in una busta chiusa di colore verde, conforme al modello predisposto dalle Poste. Deve indicare sulla busta il nome, cognome, residenza del destinatario, integrando questi dati con qualsiasi elemento utile a facilitare la ricerca del debitore. Scrivere il numero del registro cronologico sulla busta apponendovi la propria firma, il timbro e l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e a cui va eventualmente restituita la busta verde. Analoghe formalità devono essere espletate per l'avviso di ricevimento. Dopo la consegna all'ufficio postale della busta e dell'avviso, la ricevuta verrà archiviata e dovranno esserne annotatati gli estremi nel registro cronologico.

Alla consegna dell'atto al destinatario provvede, invece, l'agente postale, con le procedure che verranno di seguito esposte.

Notifica degli atti a mezzo posta - La busta verde può essere consegnata a chiunque apre la porta

Le norme vigenti, ovvero, per quel che qui ci interessa,  la legge 20 novembre 1982, numero 890, riporta all'articolo 7 che:

L'agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego e' consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purche' il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia eta' inferiore a quattordici anni.

In mancanza delle persone suindicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, e' comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

L'avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale e' consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualita' rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo.

Qualora il consegnatario non sappia firmare o ne sia impossibilitato, l'agente postale fa menzione di tale circostanza sia sul registro di consegna sia sull'avviso di ricevimento, apponendovi la data e la propria sottoscrizione.

Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notifica dell'atto a mezzo di lettera raccomandata.

La stessa legge, prevede all'articolo 8, che:

Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare il registro di consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l'agente postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonche' la sua qualita'; appone, quindi, la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che e' subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. La notifica si ha per eseguita alla data suddetta.

Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneita' o assenza delle persone sopra menzionate, il piego e' depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale o una sua dipendenza e' data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica e' stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo dell'ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito e' stato effettuato, nonche' l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notifica si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sara' restituito al mittente.

Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento e' immediatamente restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione "atto non ritirato entro il termine di dieci giorni" e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego e' stato depositato nell'ufficio postale o in una sua dipendenza senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso e' restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione "non ritirato entro il termine di centottanta giorni" e della data di restituzione.

La notifica si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata

La notifica si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.

Nel caso, invece, che durante la permanenza del piego presso l'ufficio postale (o una sua dipendenza) il destinatario o un suo incaricato ne curi il ritiro, l'impiegato postale lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato, e' subito spedito al mittente in raccomandazione.

Qualora la data delle eseguite formalita' manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notifica si ha per eseguita alla data risultante dal bollo di spedizione dell'avviso stesso.

A me sembra di capire che le norme sulla notifica postale prevedono il perfezionamento del procedimento di notifica senza che a tal fine sia prescritta nessuna particolare formalità a cui risulti obbligato l’agente  postale se non quella di curare che la persona, che egli abbia individuato come legittimata a ricevere l’atto,  apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, nonché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.

Tantomeno esiste, in base a quanto si legge sopra, alcun riferimento all'obbligo che l'avviso di ricevimento debba contenere le generalità della persona alla quale l'atto sia stato consegnato, laddove si intendano per generalità i dati che possono essere trascritti dopo l'esibizione di un valido documento di identità. Nè, ma posso sbagliare, l'agente postale avrebbe l'autorità per imporre l'esibizione di un valido documento di identità.

E neanche la relazione esistente fra chi prende in consegna la busta verde (consegnatario) e il destinatario della notifica costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale. Il quale non è certo tenuto a  controllare, attraverso certificazioni anagrafiche o prove testimoniali, lo status di convivente anche se temporaneo del consegnatario.

Inoltre, l'avviso di ricevimento farebbe fede fino a querela di falso, indipendentemente dalla volontà o meno dell'interessato di addebitare responsabilità alcuna all'ufficiale postale. In proposito inequivocabile è infatti la giurisprudenza di legittimita' nel senso che: “In tema di notifica a mezzo del servizio postale, l’avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, numero 890, il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l’identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita, e che ha sottoscritto l’avviso; esso riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un’attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'articolo 1 della legge numero 890 cit., gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notifica eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata, attribuita dall'articolo 2700 del codice civile, in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l’agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza; pertanto, il destinatario che intenda contestare l’avvenuta esecuzione della notifica, affermando di non aver mai ricevuto l’atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull’avviso, ha l’onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso, anche se l’immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza, o negligenza dell'agente postale” (v. Cass. 27.05.11 numero  11708 e  Cass. 22.11.2006, numero 24852; cfr. Cass. 23.7.2003 numero 11452; 1.3.2003, numero 3065).

La stessa Corte di Cassazione,  con la sentenza numero 6953/2006 ha chiarito che, agli effetti del rispetto delle norme di notifica degli atti, per famiglia deve intendersi un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. E  che (vedasi sentenza numero 2060/1992) va considerato come "familiare", a cui può essere legittimamente notificata l'atto, anche un convivente del destinatario che non risulti dalla certificazione di famiglia anagrafica (stato di famiglia).

Possiamo allora concludere che se  possedete un cane, anche non convivente (che,  cioè, regolarmente staziona in giardino quando qualcuno è in casa) ed addestrato ad aprire la porta in vostra assenza, esiste, forse, qualche lontana possibilità che la notifica dell'atto non sia considerata correttamente perfezionata. Ma, più realisticamente, rischiate di trovare, al vostro ritorno, il cane con la busta verde in bocca, probabilmente intrisa di bava e l'atto illeggibile. Però,  se questo serve a consolarvi, dovreste ricevere,  sempre a stretto giro di posta, una raccomandata informativa che vi avvertirà, qualora non l'aveste già fatto, di andare a dare uno sguardo, in giardino, nella cuccia della bestia ...

D'accordo, obietterà qualcuno. Ma se l'agente postale lascia la busta verde in bocca al al cane, scrivendo che il consegnatario,  qualificandosi come stabile convivente del destinatario, ha apposto pure  la firma illeggibile sull'avviso di ricevimento, rischia di vedersela davvero brutta. Basterebbe provare che il cane non vive stabilmente in casa, ma ha la cuccia in giardino. Oppure andare all'anagrafe e produrre uno stato di famiglia. Così la notifica risulterà viziata da nullità insanabile.

Giustissimo. Ma qui casca l'asino. O, meglio, il cane.

Infatti, come abbiamo visto, se il  cane non risulta nello stato di famiglia del destinatario, questa non è circostanza probante per il vizio di notifica. Quindi inutile recarsi in anagrafe. Di più, nessuno potrà escludere, con ragionevole certezza, che l'animale non sia a voi legato da vincoli affettivi (se scodinzola quando vi vede, la Cassazione rigetterà l'eventuale ricorso).  Se il cane, poi,  ha più di 14 anni, anche se non "manifestamente"  (si potrebbe optare per un accesso agli atti presso l'anagrafe canina) e non è "manifestamente"  idrofobo, siete messi proprio male. Qualora ne avesse dieci, di anni, dovrete sempre procedere con querela di falso e il supporto di un legale. Non buttate via i soldi con il veterinario se l'avete scampata con l'avvocato: provare che il cane è affetto da idrofobia (o' cane è pazzo) non vi risparmierà comunque una corretta notifica dell'atto! E, se anche foste in possesso delle riprese effettuate dall'impianto  antintrusione, con l'agente postale immortalato nel momento in cui immette la polpetta avvolta in busta verde in bocca al cane, lasciate perdere. Rischiate solo di beccarvi una multa dal Garante per la protezione dei cani ... ooops ... dei dati personali.

Pensate si tratti di una evidente  forzatura?  Chi scrive non ne è affatto convinto. Abbandonando il ricorso ad ogni metafora, chi può dire di non aver mai sperimentato sulla propria pelle il diffuso malcostume, ormai assurto a prassi, di riportare  la busta verde presso l'ufficio postale,  indicando sull'avviso di ricevimento che il destinatario risulta irreperibile e lasciando, al più (e se va bene) un foglio giallo di avviso di giacenza nella cassetta delle lettere? Io che, per motivi che non sto qui a raccontare, passo quasi tutto il mio tempo chiuso in casa, l'ho rilevato continuamente. Dovrei forse agire ogni volta con querela di falso dimostrando, con il supporto di una perizia tecnica,  che citofono e campanello funzionano perfettamente ogni qualvolta si tenta di notificarmi un atto?

Del resto la stessa Cassazione è d'accordo con me quando, nella sentenza numero 11708 del 27 maggio 2011,  scrive: Non vi è dubbio che in caso di notifica consentita dalla legge a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento la procedura è meno garantita per il destinatario di quanto accada ordinariamente per gli atti giudiziari; d’altra parte però, la cosa non può destare particolari perplessità se solo si considera che tutto il sistema delle notifiche nel nostro ordinamento appare ispirato, per ben comprensibili ragioni, al principio della mera “conoscibilità” dell'atto, e non a quello della “effettiva conoscenza” del suo contenuto, così che sempre l’efficacia della notifica deriva non dalla prova della conoscenza bensì della semplice consegna della copia dell'atto in una delle forme previste dalla legge.

In parole semplici, nel futuro prossimo potremo aspettarci  la mera “conoscibilità” dell'atto anche via SMS. Perché no?

La seconda raccomandata di avviso nella procedura di notifica degli atti a mezzo servizio postale (indiretta)

E' bene subito chiarire che la questione dell'obbligatorietà della raccomandata informativa, qui discussa, si riferisce alla notifica effettuata per posta, ma sempre tramite soggetti abilitati: non si tratta, cioè, della notifica effettuata direttamente da Equitalia tramite raccomandata a/r.

La Corte Costituzionale, nel settembre 1998, dichiarò la parziale illegittimità costituzionale di alcuni articoli della legge 890/82, così com'erano stati scritti nella forma originale, rendendo indispensabile l’introduzione di modifiche sostanziali nella procedura di recapito dell'atto da notificare via posta (notifica indiretta ndr).

Le modifiche furono introdotte nel 2008 e condussero ad una nuova formulazione degli articoli 7 ed 8 così come riportati in questo articolo, con l'esplicita previsione che le nuove disposizioni si applicassero a partire dal primo marzo.

Pertanto, dal primo marzo 2008:

  1. in caso di rifiuto di ricevere la busta verde o di firmare il registro di consegna da parte di persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate, l’ufficio postale dovrà data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento;
  2. l’atto potrà essere ritirato presso l’ufficio postale dal destinatario anche dopo i dieci giorni (fino a sei mesi) di deposito (giacenza);
  3. resta fermo che la notifica dell'atto si intenderà perfezionata, trascorsi i dieci giorni di giacenza presso l’ufficio postale, anche se il destinatario non provvederà al ritiro dello stesso (compiuta giacenza).

Momento in cui deve considerarsi perfezionata la notifica postale del'atto

La Corte Costituzionale, con sentenza del 26 novembre 2002, numero 477 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'articolo 149 del codice di procedura civile e dell'articolo 4, comma terzo, della legge 890/82, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

Dai principi espressi nella sentenza consegue che il momento di perfezionamento della notifica effettuata a mezzo del servizio postale, viene individuato:

  • per il notificante, nella data di consegna dell'atto alle poste;
  • per il destinatario, nella data di ricevimento dell'atto attestata dall'avviso di ricevimento, oppure dopo i dieci giorni di giacenza previsti in caso di temporanea irreperibilità del destinatario.

Considerazioni sulla notifica degli atti a mezzo del servizio postale

C'è da chiedersi, innanzitutto, quale tutela ulteriore garantisca, al destinatario dell'atto, la procedura di notifica a mezzo posta nella parte in cui prevede l'intervento dell'agente notificatore. Ricordo, ne abbiamo parlato in apertura di articolo, che l'agente notificatore è quel soggetto "abilitato" che prende la busta verde e la compila insieme alla "relata"  con, in più, il "gravoso" compito di attribuire un numero cronologico da riportare nel registro istituito presso il creditore mittente.

Si tratta di un documento che vale carta straccia se è vero, com'è vero, che La relata di notifica ha il solo scopo di fornire al richiedente la prova dell'avvenuta spedizione e l’indicazione dell'ufficio postale al quale è stato consegnato. Conseguentemente, se l’atto è ricevuto il destinatario non si può avvalere della sua mancanza che non comporta l’inesistenza della notifica, ma una mera irregolarità [...], trattandosi di un adempimento che non è previsto nel suo interesse . In ogni caso, deve ritenersi applicabile la disciplina della sanatoria dei vizi per raggiungimento dello scopo se ciò avvenga prima della scadenza dei termini di decadenza previsti per legge (C.Cass. sent. numero 11350 del 5 luglio 2012).

Sarebbe ragionevole, allora, domandarsi in quale circostanza il vizio di notifica debba ritenersi tale da determinare nullità insanabile. Sicuramente non nel caso in cui il cane, al quale viene consegnata la busta verde, è quello del vicino o del portiere.  Forse, solo se il cane consegnatario risulta "manifestamente" un cane randagio ..

E ancora, con la sentenza numero 15746 del 19 settembre 2012 la Corte di Cassazione si è espressa in merito alle modalità di notifica della cartella esattoriale. Contraddicendo un principio che sta prendendo piede tra i giudici delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, la Cassazione ritiene che la notifica delle cartelle esattoriali possa avvenire anche con semplice raccomandata a/r inviata direttamente dal concessionario della riscossione (e non quindi dagli ufficiali giudiziari e altri soggetti abilitati dalla legge).  L’importante è che il plico sia stato consegnato al domicilio del destinatario, senza bisogno di ulteriori adempimenti.

Non si può che essere completamente d'accordo con i giudici di piazza Cavour. Che valore può avere un documento (la relata) scritto prima che accadano gli eventi ed i fatti su cui quel documento dovrebbe relazionare? Forse che i soggetti abilitati a sottoscrivere la relata di notifica (prima che l'agente postale effettui la notifica, sic) sono anche dotati di chiaroveggenza?

Ha un senso tutto ciò? No, perchè una catena non è mai più forte dell'anello più debole e se anche la relata fosse veramente un documento probante la procedura non garantisce alcuna tutela al destinatario quando consente all'agente postale, in pratica, di notificare l'atto anche al cane. Non si capisce davvero a cosa serva tutto l'"ambaradam".

Leggo di giuristi di fama stracciarsi le vesti perchè la notifica diretta, quella cioè eseguita senza l'intervento degli "Otelma" abilitati, venga ritenuta  affetta da nullità insanabile. Capirei se proponessero la nullità di qualsiasi notifica effettuata per posta, sia essa diretta o indiretta. Ma, tant'è, mi sfuggono le motivazioni di tanta "ammuina".

Ragioni che, di certo ci saranno: squisitamente giuridiche e dottrinali, voglio sperare. A pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca scriveva qualcuno, ed io ho il sospetto che il vero interesse che muove i paladini della notifica postale indiretta  siano altri, forse inconfessabili, ma sicuramente non  finalizzati alla tutela del cittadino destinatario ...

Perchè diciamocelo francamente: la procedura di notifica postale non garantisce il destinatario dell'atto (è solo una immane  presa  per i fondelli) che essa preveda o meno, l'intervento dei soggetti abilitati di cui alla legge bla bla bla ...

La Corte di Cassazione sancisce la legittimità della notifica effettuata direttamente da Equitalia con raccomandata AR

L'orientamento espresso dai giudici di piazza Cavour con sentenza numero 1091 del 17 gennaio 2013 pone una pietra tombale sulle aspettative di molti. E una plateale sconfessione di sentenze, quantomeno originali, sfornate da Commissioni Provinciali troppo attente alla forma, più che alla sostanza.

La cartella esattoriale può essere notificata, ex articolo 26 del dpr 29.9.1973 numero 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli articolo 32 e 39 del d.m. 9.4.2001 è sufficiente, per il relativo perfezionamento che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'Ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente; ne consegue che se, manchino nell'avviso di ricevimento da restituire al mittente le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come illeggibile, l’atto è pur sempre valido poiché la relazione tra la persona cui esse è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'Ufficio postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'articolo 2700 del codice civile ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. 27.5.2011 numero 11708).

Notifica degli atti a mezzo posta - Chi insiste sulle illegittimità della notifica diretta

Ho sempre nutrito una autentica e sincera ammirazione per Yokoi Shoichi. Pari all'antipatia che suscitano in me soggetti adusi a liquidare, con poche battute del tipo levati l'elmetto ché la guerra è finita lo sforzo, nel caso specifico intellettuale, di chi onestamente crede in quello che scrive. E' con piacere che, allora, riporto il contributo di Gian Paolo Stanizzi, apparso sulle pagine web del "Commercialista Telematico" subito dopo la pubblicazione della sentenza di Cassazione numero 1091 del 17 gennaio 2013, della cui valenza giuridica si discute nella precedente sezione di questo articolo.

Leggiamo!

E' stata recentemente pubblicato la sentenza in cui la Suprema Corte di Cassazione pare abbia riconosciuto alla società di riscossione la possibilità di “notificare” direttamente al contribuente la cartella esattoriale senza l’ausilio dei soggetti elencati dall'articolo 26 del DPR 602/1973.

Ma una semplice ed obiettiva lettura della norma in esame (l’articolo 26 del DPR 602/1973, confrontata con quanto scritto dalla Suprema Corte nella sentenza numero 1091 del 17 gennaio 2013) porta a ritenere che, alla data odierna, non sia assolutamente possibile la notifica diretta da parte del concessionario, senza l’intermediazione dei soggetti elencati dall'articolo 26 del DPR 602/1973.

Innanzitutto, chi sono questi soggetti e cosa prevede la citata norma?

Così recita il citato articolo, nella versione attuale entrata in vigore il giorno 1 luglio 1999.

“Articolo 26. Notificazione della cartella di pagamento

La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.”

E poi, cosa significa “notifica”?

Cliccando su Wikipedia (non scomodiamo nessun autore giuridico) leggiamo che “La notifica (onotifica) è un istituto giuridico di diritto processuale. Attraverso la notifica si porta a conoscenza di un soggetto un determinato documento o atto processuale, quindi una notizia qualificata. Il termine deriva dal latino notum facere, 'rendere noto' che è, infatti, il risultato dell'attività di notifica.

Secondo l’articolo 136 e seguenti cpc. essa consta di alcuni elementi essenziali, la cui mancanza comporta la nullità insanabile dell'atto: 1. l'istanza di parte o del difensore munito di procura, o la richiesta del PM o del cancelliere, 2. il soggetto che la consegna, ovvero l'ufficiale giudiziario, 3. la relazione di notifica (essa è un atto pubblico, in cui l'ufficiale giudiziario inserisce tutti i dati del destinatario)”.

Ebbene, adesso leggiamo la sentenza, che estraggo e trascrivo nella parte che riguarda la questione della notifica:

“3. Procedendo, quindi, all'esame del ricorso principale proposto da B.P., con il primo motivo, proposto ai sensi dell'articolo 360 codice di procedura civile, numero 3, si censura il capo della sentenza impugnata con cui era stata ritenuta valida la notifica della cartella esattoriale in quanto realizzata nel pieno rispetto del DPR numero 602 del 1973, articolo 26, costituente disciplina speciale e derogatoria della legge numero 990 del 1992. In particolare, secondo la prospettazione difensiva la notifica della cartella, mancando la relata di notifica, sarebbe inesistente e, quindi, insuscettibile di sanatoria anche a seguito della costituzione in giudizio del contribuente.

2.1. Il motivo è infondato.

La cartella esattoriale può essere notificata, DPR 29 settembre 1973, numero 602, ex articolo 26, anche direttamente da parte del concessionario; mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del decreto ministeriale9 aprile 2001, articoli 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altroadempimento ad opera dell'Ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente; ne consegue che se, manchino nell'avviso di ricevimento da restituire al mittente le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come illeggibile, l'atto è pur sempre valido poichè la relazione tra la persona cui esso e destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'Ufficio postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'articolo 2700 del codice civile, ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. 27.5.2011 numero 11708)”.

E’ evidente, quindi, dalla lettura della sentenza che la Suprema Corte abbia applicato per la decisione del gennaio 2013 la vecchia formulazione dell'articolo 26 il quale così recitava:

“La notifica può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma successivo”.

La Suprema Corte doveva applicare, al contrario, nel giudizio che ha portato alla sentenza numero 1091 del 17 gennaio 2013, la norma dell'articolo 26 del DPR 602/1973 la cui attuale formulazione non consente al concessionario la diretta spedizione della cartella esattoriale a mezzo raccomandata.

17 Novembre 2012 · Annapaola Ferri


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